Ricorso Inammissibile: Quando la Prescrizione Ferma la Giustizia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sul principio dell’interesse ad agire nel processo penale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sopravvenuta prescrizione del reato. Questo caso evidenzia come il trascorrere del tempo possa vanificare un’azione legale, anche se promossa dalla Procura Generale, confermando l’assoluzione di un’imputata già scagionata nei primi due gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine con un’accusa per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravata, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. L’imputata veniva assolta in primo grado con una sentenza del G.I.P. del Tribunale locale, emessa il 3 marzo 2020.
Successivamente, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 1° aprile 2022, confermava pienamente la decisione di primo grado, ribadendo l’assoluzione dell’imputata con formula piena.
Il Ricorso del Procuratore Generale
Nonostante le due sentenze conformi di assoluzione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per cassazione. Nel suo unico motivo di impugnazione, la Procura lamentava un’erronea applicazione della legge e una motivazione carente, contraddittoria e illogica da parte dei giudici di merito, che avrebbero dovuto, a suo avviso, riconoscere la responsabilità penale dell’imputata.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto l’istanza del Procuratore, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle censure mosse dalla Procura, ma si ferma a un presupposto procedurale fondamentale: la mancanza di un interesse concreto e attuale a ricorrere.
Le Motivazioni: Prescrizione e Mancanza di Interesse
Il Collegio ha basato la sua decisione su una considerazione dirimente: il reato contestato all’imputata era, al momento della decisione della Cassazione, ormai estinto per prescrizione.
Secondo la legge (artt. 157 e 160 del codice penale), ogni reato ha un tempo massimo entro cui lo Stato può perseguire il responsabile. Una volta decorso tale termine, il reato si estingue e non è più possibile emettere una condanna. Nel caso di specie, questo termine era ampiamente trascorso.
Di conseguenza, è venuto meno l’interesse concreto e attuale del Procuratore Generale a ottenere una pronuncia dalla Suprema Corte, come richiesto dall’articolo 568, comma 4, del codice di procedura penale. L’eventuale annullamento della sentenza di assoluzione non avrebbe comunque potuto portare a una condanna, essendo il reato prescritto. Inoltre, il ricorso non poteva nemmeno mirare a ottenere un esito più favorevole per l’imputata (come previsto dal comma 4-bis dello stesso articolo), poiché questa era già stata assolta nel merito con la formula più ampia possibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: non si può attivare la macchina della giustizia senza un interesse giuridicamente rilevante. La prescrizione del reato neutralizza tale interesse per l’accusa, rendendo di fatto inutile e non ammissibile qualsiasi ulteriore azione processuale volta a ribaltare un’assoluzione. Questa decisione conferma che il processo penale non può proseguire per una mera affermazione di principio, ma deve tendere a un risultato concreto e giuridicamente possibile, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla legge.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il reato contestato era ormai estinto per prescrizione. Di conseguenza, il Procuratore Generale non aveva più un interesse concreto e attuale a proseguire l’azione legale, requisito fondamentale per poter ricorrere in giudizio secondo l’art. 568, comma 4, c.p.p.
Cosa significa che un reato è ‘prescritto’?
Significa che è trascorso il tempo massimo stabilito dalla legge (artt. 157 e 160 c.p.) per perseguire penalmente una persona per quel determinato reato. Una volta che il reato è prescritto, lo Stato perde il potere di punire il colpevole e il procedimento penale si estingue.
Un ricorso della Procura può essere presentato per ottenere un risultato più favorevole all’imputato?
Sì, la legge (art. 568, comma 4-bis, c.p.p.) prevede questa possibilità. Tuttavia, nel caso specifico, questa ipotesi era esclusa perché l’imputata era già stata assolta nel merito con una formula liberatoria, che rappresenta il risultato più favorevole possibile. Non c’era quindi margine per un ulteriore miglioramento della sua posizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 1° aprile 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 3 marzo 2020 con cui COGNOME NOME era stata assolta dal reato contestatole ai sensi dell’art. 186, commi 2 lett. c), 2-sexies e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia eccependo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omesso erroneo riconoscimento della penale responsabilità dell’imputata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come il reato originariamente ascritto all’imputata, e dal quale la stessa era stata assolta, è ad oggi prescritto, essendo decorso il relativo termine previsto dagli artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo al titolo, all’epoca della commissione del reato e al tempo fino ad oggi trascorso.
Ne consegue, pertanto, la mancanza di un interesse concreto e attuale da parte del AVV_NOTAIO generale a proporre ricorso per cassazione, per come richiesto dalla norma dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., tanto meno ravvisabile per far conseguire effetti più favorevoli all’imputata, come previsto dal successivo comma 4-bis, trattandosi di prevenuta già assolta con formula liberatoria nel merito.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente