Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Recidiva e Motivi Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito due principi fondamentali del diritto processuale penale, portando a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguardava una condanna per ricettazione e riciclaggio, ma la discussione si è incentrata su due aspetti cruciali: il calcolo della prescrizione in presenza di recidiva e la specificità dei motivi di ricorso. Questa decisione serve come monito sull’importanza di una corretta impostazione tecnica delle impugnazioni.
I Fatti del Caso
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.). I fatti contestati risalivano al gennaio 2007 e riguardavano un’automobile di provenienza illecita sulla quale erano state apposte targhe diverse per ostacolarne l’identificazione.
Il ricorrente basava la sua difesa su tre motivi principali:
1. L’avvenuta prescrizione del reato al momento della sentenza di secondo grado (dicembre 2023).
2. Un’ulteriore argomentazione legata alla prescrizione.
3. La contestazione dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio, sostenendo la mancanza di prove sulla volontà di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del veicolo.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli manifestamente infondati e, in parte, non deducibili, arrivando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
La Questione della Prescrizione e l’Impatto della Recidiva
Il cuore della reiezione dei primi due motivi risiede in un errore di calcolo da parte della difesa. Il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione fosse decorso. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha sottolineato che tale calcolo non teneva conto di un fattore decisivo: il riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale. Questa circostanza aggravante, come previsto dalla legge, ha l’effetto di prolungare il tempo necessario a prescrivere il reato. Di conseguenza, alla data della sentenza d’appello, la prescrizione non era ancora maturata. Questo errore tecnico ha reso i primi due motivi del ricorso palesemente infondati.
La Genericità del Motivo sull’Elemento Soggettivo
Il terzo motivo, relativo alla sussistenza dell’intenzione di riciclare, è stato giudicato ancora più severamente. La Corte lo ha definito “indeducibile” e “non specifico ma soltanto apparente”. La ragione è che le argomentazioni presentate erano una mera e pedissequa reiterazione di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già motivato in modo logico e plausibile, affermando che l’apposizione di targhe diverse su un’automobile non poteva avere altra spiegazione se non quella di voler nascondere la sua origine illecita. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse tesi, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Mancando tale critica, il motivo è stato ritenuto privo della sua funzione tipica, risultando quindi solo apparentemente valido.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su una rigorosa applicazione dei principi processuali. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva che non affronta correttamente né le questioni di diritto sostanziale, come il calcolo della prescrizione in presenza di aggravanti, né i requisiti formali dell’impugnazione, che esigono specificità e pertinenza. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge. La ripetizione di argomenti già vagliati e respinti trasforma il ricorso in un atto non funzionale, destinato all’inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, evidenzia come circostanze personali dell’imputato, quale la recidiva, possano avere un impatto determinante su istituti come la prescrizione. In secondo luogo, riafferma un principio cardine del processo di Cassazione: la necessità di formulare motivi di ricorso che non siano una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi precedenti, ma che costituiscano una critica puntuale e ragionata della decisione impugnata. La mancata osservanza di questi canoni procedurali conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo sulla prescrizione del reato è stato respinto?
La Corte ha respinto il motivo perché il calcolo del ricorrente era errato. Egli non aveva considerato l’aumento del termine di prescrizione dovuto al riconoscimento della sua condizione di recidivo specifico e infraquinquennale, motivo per cui il reato non era ancora prescritto al momento della sentenza d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “non specifico ma soltanto apparente”?
Significa che il motivo, pur sembrando una critica alla sentenza, in realtà si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica nuova e argomentata contro le motivazioni della decisione impugnata. È quindi un motivo privo della sua funzione essenziale.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30199 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGG:[0 CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ferrara NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denuncia la violaz dell’art. 157 cod. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto, collocando la data di consumazione dei reati a ridosso d 30 gennaio nel 2007, ritengono decorso il termine prescrizionale al momento del pronunciamento della sentenza della Corte d’Appello, intervenuto il 19 dicembre 2023, senza, tuttavia, considerare il riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale la q rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, per ragione non maturata alla data della sentenza impugnata;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’ele soggettivo del reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualm disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene che l’apposizione di divers sull’automobile Citroen non trovi alcuna diversa e plausibile spiegazione se non che l’imputa abbia perseguito l’intento di ostacolare l’identificazione della provenbenza delittuosa del stessa;
che, per tale ragione lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, i quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presiddnte