Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta alle Attenuanti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un passato criminale possa influenzare l’esito di un procedimento giudiziario, rendendo un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito e sottolineando l’importanza dei precedenti penali nella valutazione sia delle circostanze attenuanti sia della recidiva. Questo caso dimostra come la condotta pregressa di un individuo sia un fattore determinante per l’applicazione di benefici di legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, contestava la mancata qualificazione del reato nella sua forma attenuata, prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale, sostenendo che la condotta fosse di lieve entità. In secondo luogo, chiedeva l’esclusione della recidiva, argomentando che le pene relative a diverse condanne precedenti erano state dichiarate estinte a seguito dell’esito positivo di un percorso di affidamento in prova.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e generici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo a pagare le spese del procedimento, ma anche a versare una somma a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della palese infondatezza delle sue argomentazioni.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
L’analisi delle motivazioni della Corte permette di comprendere i principi giuridici applicati.
L’Impossibilità di Applicare la Fattispecie Attenuata
Il primo motivo del ricorso è stato respinto categoricamente. La Corte ha chiarito che la fattispecie attenuata del reato contestato presuppone due condizioni essenziali: una “marginale offensività” e una “occasionalità della condotta”. Secondo i giudici, queste condizioni erano palesemente escluse dalla storia criminale del ricorrente. La presenza di “numerosi precedenti penali” dimostrava un’abitudine al crimine, incompatibile con il carattere occasionale richiesto dalla norma per beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite. I precedenti, quindi, non sono solo un dato anagrafico, ma un elemento concreto che delinea la personalità del reo e la gravità complessiva della sua condotta.
La Reiezione della Richiesta di Esclusione della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato infondato e generico. La Corte d’Appello aveva già evidenziato che, dalla lettura del certificato penale, emergevano numerosi e gravi precedenti. L’affidamento in prova, con conseguente estinzione della pena, era stato concesso solo per alcuni di questi reati e, aspetto decisivo, in un’epoca successiva al fatto per cui si stava procedendo. Il ricorrente, nel suo appello, non ha affrontato in modo specifico questa motivazione, limitandosi a un’argomentazione generica. La Cassazione ha censurato questa mancanza di confronto specifico, definendo il motivo viziato da “genericità” e confermando che l’estinzione di alcune pene non cancella la rilevanza degli altri precedenti ai fini della recidiva, soprattutto se l’affidamento è successivo al nuovo reato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di argomentazioni deboli, generiche e non supportate da un’analisi critica delle motivazioni della sentenza impugnata. Dimostra, inoltre, che i precedenti penali hanno un peso significativo nel processo decisionale del giudice. Essi possono precludere l’accesso a benefici come le attenuanti di lieve entità e rafforzare l’applicazione di istituti come la recidiva. Per chi intende impugnare una sentenza, è cruciale costruire un ricorso solido, che affronti puntualmente ogni aspetto della motivazione contestata, altrimenti si rischia non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché entrambi i motivi presentati (richiesta di attenuante e esclusione della recidiva) sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici, non confrontandosi in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Avere numerosi precedenti penali impedisce di ottenere l’attenuante per un fatto di lieve entità?
Sì, secondo questa ordinanza, numerosi precedenti penali sono incompatibili con i requisiti di “marginale offensività” e “occasionalità della condotta” richiesti per la concessione della fattispecie attenuata, precludendone di fatto l’applicazione.
L’estinzione di una pena a seguito di affidamento in prova esclude automaticamente la recidiva?
No. La Corte ha chiarito che l’esclusione non è automatica, specialmente se l’affidamento in prova è stato concesso per solo alcuni dei precedenti e, soprattutto, in un’epoca successiva alla commissione del nuovo reato per cui si procede.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15790 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 648 quarto comma cod.pen., è manifestamente infondato poiché la fattispecie attenuata presuppone una marginale offensività e una occasionalità della condotta che risulta preclusa dai numerosi precedenti penali del ricorrente;
che il motivo in ordine alla mancata esclusione della recidiva fondata sul fatto che la pena di diverse condanne oggetto di cumulo è stata scontata in regime di affidamento in prova e dichiarata estinta per esito positivo è manifestamente infondata e generica poiché al corte ha evidenziato che dalla lettura del certificato penale emergono i numerosi e anche gravi precedenti dell’imputato solo in relazione ad alcuni dei quali è stato concesso, in epoca successiva al fatto per cui si procede, l’affidamento in prova; il ricorrente non si confronta in modo specifico con questa motivazione ed incorre anche nel vizio di genericità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere Estensore
Il P i esjø.ehtè