Ricorso inammissibile: la Cassazione e i limiti del giudizio di legittimità
Con l’ordinanza n. 4493 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce i confini del proprio giudizio, dichiarando il ricorso inammissibile presentato da un’imputata condannata per il possesso non autorizzato di ritagli di stoffa appartenenti a noti marchi del lusso. Questa decisione offre un’importante lezione sui motivi che possono essere validamente presentati in sede di legittimità e su quali, invece, rappresentano un tentativo inammissibile di rimettere in discussione il merito dei fatti, già accertato nei gradi precedenti.
I fatti di causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli. L’accusa era quella di essere stata trovata in possesso di ritagli di stoffa di celebri brand di alta moda, senza alcuna legittimazione o autorizzazione. La Corte di Appello aveva ritenuto adeguatamente provata la responsabilità penale dell’imputata, basando il proprio convincimento sugli elementi raccolti durante il processo.
I motivi del ricorso e perché è un ricorso inammissibile
L’imputata ha presentato ricorso per Cassazione articolando tre principali motivi di doglianza:
1.  Erronea valutazione delle prove: La difesa lamentava un’errata valutazione degli elementi probatori e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello. Sostanzialmente, si proponeva una lettura alternativa dei fatti.
2.  Tesi alternativa: Il secondo motivo insisteva su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dai giudici di merito, ma priva di riscontri concreti.
3.  Vizio di motivazione sulla pena: Si contestava l’illogicità della motivazione riguardante la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito, punto per punto, perché le argomentazioni della difesa non potessero trovare accoglimento. 
In primo luogo, la Cassazione ha sottolineato che contestare la valutazione delle prove e proporre una diversa lettura degli elementi fattuali non è consentito in sede di legittimità. Questo tipo di giudizio è riservato ai tribunali di merito (primo grado e appello). La Corte di Cassazione ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nuovamente nel vivo dei fatti. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata e giuridicamente corretta.
Il secondo motivo è stato liquidato come una mera tesi alternativa, non supportata da elementi concreti e quindi irrilevante in questa sede. Proporre una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente per invalidare una sentenza ben motivata.
Infine, anche la doglianza sulla pena e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato anche su questo punto, e che la decisione rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente giustificata.
Conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti. Il suo ruolo è quello di garante della legge. Un ricorso che mira a una rivalutazione delle prove, senza denunciare reali vizi di legittimità, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, proponevano tesi alternative senza riscontri e contestavano in modo infondato la motivazione sulla pena, tutti aspetti che esulano dal controllo della Corte di Cassazione.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che valuta solo la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare i fatti del processo o la valutazione delle prove, compiti che spettano ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna penale, stabilita dalla Corte d’Appello, è diventata definitiva.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4493  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta l’erronea valutazione degli elementi di prova e contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilit denunciando la contraddittorietà della motivazione sulla base della diversa lettura degli element di prova non è consentito dalla legge;
che la Corte di appello appare avere adeguatamente considerato a p.3 della motivazione le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini d dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato quali dimostrativi della responsabil dell’imputata rivenuta nel possesso di ritagli di stoffa di note marche del lusso priva di quals legittimazione;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso insiste su una tesi alternativa priva di qualsivogl riscontro;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di illogicità della motivazione sulla p e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui all’art.62-bis cod. pen. non consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, risultando, inolt adeguatamente motivato dal Giudice di appello a p.3 della sentenza impugnata;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
Il Presidente
[Consigliere Estensore