Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19756 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 14/07/1998
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. 3274/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
336 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di
prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell’esauriente disamina dei
dati probatori in ordine all’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con
particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall’imputato (vedi pagg.
1-2 della sentenza impugnata);
Ritenuto che anche il secondo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata o del lavoro di pubblica utilità, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto in considerazione il precedente a carico dell’imputato, oltre che la condotta tenuta (pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/05/2025