Ricorso Inammissibile: Quando la Pena Minima Blocca l’Appello
Quando un imputato viene condannato, una delle principali ragioni di appello riguarda la presunta eccessività della pena. Ma cosa succede se la sanzione applicata è già la più bassa possibile secondo la legge? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché, in questi casi, il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa, con ulteriori costi per il condannato.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una donna condannata in primo e secondo grado per concorso in furto aggravato in abitazione. La Corte d’Appello di Brescia, pur confermando la responsabilità penale, aveva parzialmente riformato la prima sentenza, escludendo una circostanza aggravante.
Nonostante ciò, la difesa ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, si contestava la quantificazione della pena inflitta, ritenuta non congrua.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12831/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un controllo preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta per la ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, il motivo del ricorso è stato giudicato “eminentemente generico”. La difesa, infatti, non si era confrontata adeguatamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una critica astratta della pena. In un ricorso per cassazione, non è sufficiente lamentarsi genericamente; è necessario indicare con precisione dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato ad applicare la legge.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, i giudici hanno rilevato un dato oggettivo e insuperabile: la pena inflitta (un anno di reclusione e 310 euro di multa) corrispondeva esattamente al minimo edittale previsto dall’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione) al momento dei fatti. Se la legge stabilisce una soglia minima e il giudice applica proprio quella, non può esserci violazione di legge per eccessività della sanzione. È logicamente impossibile infliggere una pena più lieve senza violare la norma stessa.
Di fronte a questa constatazione, ogni doglianza sulla quantificazione della pena diventa manifestamente infondata e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante: prima di impugnare una sentenza di condanna criticando la pena, è fondamentale verificare se questa sia superiore al minimo edittale. Se la sanzione applicata è già la più bassa consentita dalla legge per quel reato, un ricorso basato su tale motivo è destinato al fallimento. Non solo non produrrà alcun beneficio per il condannato, ma comporterà anche un ulteriore esborso economico per le spese processuali e la sanzione pecuniaria per l’inammissibilità. La strategia difensiva deve sempre partire da un’analisi realistica e tecnicamente fondata dei margini di manovra concessi dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato. La critica alla pena era generica e, soprattutto, la sanzione già corrispondeva al minimo previsto dalla legge, rendendo impossibile una sua ulteriore riduzione.
Cosa significa che la pena corrisponde al ‘minimo edittale’?
Significa che il giudice ha applicato la sanzione più bassa consentita dalla norma penale che punisce quel specifico reato (in questo caso, l’art. 624 bis c.p.). La legge fissa una cornice di pena con un minimo e un massimo, e il giudice non può scendere al di sotto di tale soglia minima.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cort d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa da Tribunale in s ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato aggravato di furto abitazione, tuttavia escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio manifestamente infondato in quanto non solo eminentemente generico – specie mancando di confrontarsi con la motivazione adottata dalla Corte d’appello su punto – ma altresì dovendosi constatare che la pena irrogata, pari ad anni uno reclusione ed euro 310 di multa, corrisponde al minimo edittale previsto ratione temporis per il reato di cui all’art. 624 bis c.p.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/02/2024