Ricorso Inammissibile: Quando la Critica alla Pena non Basta
Quando un imputato viene condannato, una delle contestazioni più comuni in appello riguarda l’entità della pena, ritenuta eccessiva. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che non basta lamentarsi della severità della sanzione per ottenere una revisione. Il caso in esame dimostra l’importanza di presentare un ricorso inammissibile solo quando vi sono vizi specifici e argomentati, altrimenti la decisione dei giudici di merito resta sovrana. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato la questione.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), ha deciso di portare il suo caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. L’unico motivo del suo ricorso era incentrato sulla presunta eccessività della pena inflittagli dalla Corte d’Appello di Bologna. Secondo la difesa, la sanzione non era proporzionata alla gravità dei fatti commessi.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse generico e privo di fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Scelta: Discrezionalità e Specificità
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, ha ribadito che la valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello). Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia viziata da palesi errori logici o da una motivazione inesistente, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
La Corte d’Appello aveva, infatti, motivato la sua decisione confermando la pena alla luce della gravità del fatto e dell’intensità del dolo, esercitando correttamente il suo potere. In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché privo di specificità e manifestamente infondato. Il ricorrente si era limitato a contestare genericamente l’entità della pena senza individuare vizi concreti nella motivazione della sentenza impugnata. Una critica generica non è sufficiente per attivare il controllo della Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: per contestare efficacemente una pena davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente affermare che sia ‘troppo alta’. È necessario dimostrare, con argomentazioni precise e puntuali, che il giudice di merito ha commesso un errore logico o giuridico nel motivare la sua scelta. La discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena è ampia e, se esercitata con una motivazione congrua e logica, diventa un baluardo difficilmente superabile in sede di legittimità. Pertanto, un ricorso inammissibile non solo non produce risultati, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è privo di specificità, cioè non indica chiaramente i vizi della sentenza impugnata, e quando è manifestamente infondato, ovvero appare privo di qualsiasi fondamento giuridico in modo evidente.
Cosa significa che la valutazione della pena è un potere discrezionale del giudice?
Significa che il giudice di merito (come il Tribunale o la Corte d’Appello) ha la facoltà, nei limiti della legge, di determinare l’entità della pena basandosi sulla gravità del fatto e sull’intensità del dolo, e questa sua valutazione motivata non può essere messa in discussione dalla Cassazione se non presenta vizi logici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 123 R.G. N. 44056/23
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. – con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all’eccessività della pena irrogata – è inammissibile in quanto privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, la Corte d’appello, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di primo grado, alla luce della gravità del fatto e dell’intensità del dolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il GLYPH aprile 2024.