Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, ma non è una terza istanza per rivalutare i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda i limiti di questo strumento e le severe conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un appello contro una condanna per il reato di peculato, respinto perché non rispettava i paletti procedurali imposti dalla legge.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Venezia per il reato previsto dall’art. 314 bis del codice penale (peculato mediante profitto dell’errore altrui), ha deciso di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Attraverso il suo ricorso, ha tentato di contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla sua condanna nei gradi di merito.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. I giudici hanno identificato due vizi fondamentali che hanno reso l’appello improcedibile.
La Ricostruzione Alternativa dei Fatti non Ammessa
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorrente ha cercato di proporre una ‘ricostruzione alternativa del materiale probatorio’. In parole semplici, ha chiesto alla Cassazione di rileggere le prove (documenti, testimonianze, etc.) per arrivare a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice del fatto’. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non rifare il processo da capo.
La Replica di Censure Già Valutate
In secondo luogo, il ricorso si limitava a riproporre le stesse critiche e argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già fornito risposte giuridicamente corrette, puntuali e coerenti a queste obiezioni. Ripresentarle in Cassazione senza sollevare veri e propri vizi di legittimità (come una violazione di legge o un’illogicità manifesta della motivazione) si traduce in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria ma chiara: il ricorso è inammissibile perché muove da premesse errate sul ruolo della Cassazione. I giudici supremi ribadiscono che non possono sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che non emergano palesi travisamenti della prova o manifeste incongruenze logiche nel ragionamento della sentenza impugnata. Nel caso specifico, le argomentazioni della Corte d’Appello sono state ritenute immuni da tali vizi, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di rimettere in discussione l’esito del processo.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due sanzioni automatiche per il ricorrente:
1.  La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato per il giudizio.
2.  La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. 
Questa ordinanza funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione che rispettino rigorosamente i limiti del giudizio di legittimità, concentrandosi su questioni di diritto e non su una sterile riproposizione di argomenti fattuali già decisi.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità e riproponeva censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
Sulla base del provvedimento, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei precedenti gradi di giudizio, limitandosi a un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5589  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI 000SQN2) nato a FONTANIVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché muovendo da una non consentita ricostruzione alternativa del materiale probatorio non supportata da addotti travisamenti delle acquisizi apprezzate dai giudici del merito mette comunque in discussione i tratti costitutivi del reat cui all’ad 314 bis cp ascritto al ricorrente replicando di profili di censura già adeguata vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ri al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.