Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46551 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Verona il 20 aprile 2023 ha applicato allo stesso, imputato del reato di furto consumato aggravato abitazione, fatto commesso il 9 giugno 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell’art. 4 cod. proc. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull riconosciuta recidiva, operata la diminuzione per il rito.
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente difetto d motivazione e violazione di legge, non avendo la sentenza esaminato – si assume – la eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
La descritta censura non rientra tra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017) in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione dell sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: l sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negozia con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la poss applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contra una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dal legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, COGNOME Benedetto, Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270). Del resto, nel caso di specie vi è stringato ma sufficien richiamo alle fonti di prova raccolte.
Anche per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la continuazio l’esistenza e la comparazione delle circostanze e la congruità della pena, la costan giurisprudenza della S.C., nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il Giud abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare siffa motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione coincide esattamente con la volontà pattizia; attesa la natura pattizia del chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
Da quanto esposto consegue, come questa Corte più volte ha avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Consegue l’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo che si stima conforme a diritto ed equa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.