Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Caso del Parcheggiatore Abusivo
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sul concetto di ricorso inammissibile e sulle conseguenze di un’impugnazione presentata senza un effettivo e critico confronto con la decisione contestata. Il caso riguarda un individuo condannato per aver svolto l’attività di parcheggiatore abusivo, una violazione prevista dal Codice della Strada.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese alla pena di quattro mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda per aver violato l’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada. La condanna veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato era stato osservato dalle forze di Polizia Giudiziaria per almeno tre volte mentre gestiva un parcheggio, indicando i posti liberi agli automobilisti e chiedendo loro del denaro.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo i giudici, il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza però confrontarsi specificamente con le motivazioni addotte dalla Corte di Appello per confermare la condanna. Questo approccio rende l’impugnazione sterile e, appunto, inammissibile.
Il Principio di Diritto della Cassazione
La Corte ha richiamato un importante principio, già affermato dalle Sezioni Unite (sent. Galtelli, n. 8825/2017), secondo cui i motivi di ricorso per Cassazione devono contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente ripetere le doglianze precedenti; è necessario dimostrare perché la decisione del giudice di merito sia errata, confrontandosi direttamente con il suo ragionamento. In mancanza di questo confronto, il ricorso si rivela un tentativo infruttuoso di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito precluso alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e nette. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ e una semplice ‘riproposizione di motivo di gravame’. L’imputato non ha instaurato un ‘effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata’. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano già compiuto una valutazione completa e logica della condotta dell’imputato, basata sulle osservazioni dirette degli organi di Polizia Giudiziaria. La Cassazione, non potendo riesaminare i fatti, ha constatato come il ricorrente non avesse evidenziato vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dei giudici precedenti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la decisione che si intende contestare. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il rigetto, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro, rendendo l’impugnazione un’opzione non solo inefficace ma anche economicamente onerosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una semplice riproposizione dei motivi già presentati in appello, senza un confronto specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando così manifestamente infondato.
Qual era la condotta specifica che ha portato alla condanna?
L’imputato è stato condannato per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo. Era stato osservato dalle forze dell’ordine, per almeno tre volte, mentre gestiva il parcheggio, indicava i posti liberi agli automobilisti e chiedeva loro delle monete.
Quali sono le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
Oltre a vedere la sua condanna diventare definitiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 18 giugno 2021, con cui NOME è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millecinquecento di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 7, comma 15-bis, C.d.S..
Il ricorrente ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di motivazione in punto di valutazione della prova ai fini dell’affermazione di penale responsabilità.
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, costituendo riproposizione di motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La doglianza non è, inoltre, sostenuta dal necessario confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell’appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per Cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l’imputato osservato dagli organi di P.G. mentre, per almeno tre volte, gestiva il parcheggio in INDIRIZZO e COGNOME, regolando le manovre, indicando i posti liberi e chiedendo delle monete agli avventori.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.