Ricorso Inammissibile: Quando i Dettagli Fanno la Prova
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale su come, nel processo penale, anche i dettagli apparentemente minori possano assumere un valore probatorio decisivo. In questo caso, la Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché la difesa non ha saputo confrontarsi con un elemento chiave che dimostrava la consapevolezza dell’illecito: la presenza di una fotocopia della copertina originale accanto ai supporti duplicati. Analizziamo la vicenda nel dettaglio.
I Fatti di Causa: Dall’Assoluzione all’Appello
Il caso ha origine da un’accusa per violazione del diritto d’autore e ricettazione (artt. 171-ter l. 633/1941 e 648 c.p.) a carico di un individuo. La Corte d’Appello, pur riconoscendo la sussistenza del reato, aveva confermato l’assoluzione dell’imputato applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Nonostante l’esito favorevole, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, lamentando una presunta mancanza di motivazione da parte della Corte territoriale riguardo alla prova che i supporti sequestrati contenessero effettivamente opere protette dal diritto d’autore.
L’Ordinanza della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta analisi di quanto già osservato e motivato dalla Corte d’Appello, evidenziando come la difesa non si sia confrontata adeguatamente con gli elementi probatori già acquisiti.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva ritenuto integrato il reato non solo sulla base della modalità di detenzione dei supporti (nascosti in una carrozzina sulla pubblica via), ma soprattutto per un dettaglio cruciale. I supporti, infatti, erano custoditi in una bustina trasparente che conteneva anche la fotocopia della copertina dell’album originale.
Secondo gli Ermellini, questo specifico elemento, mai contestato dalla difesa nel corso dei precedenti gradi di giudizio, costituisce un indizio grave, preciso e concordante della natura illecita dei supporti. La presenza della copertina fotocopiata è stata interpretata come un chiaro segno della volontà di replicare il prodotto originale, dimostrando implicitamente sia la natura protetta dell’opera sia l’illiceità della duplicazione. Questo fatto, da solo, è stato ritenuto sufficiente a rendere la sentenza impugnata immune da censure e a giustificare la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni della Suprema Corte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Tale decisione non si basa su una nuova valutazione dei fatti, ma sulla constatazione che l’appello non affrontava il nucleo della motivazione della sentenza di secondo grado. La mancata contestazione di un elemento probatorio così significativo ha reso il ricorso sterile e privo di fondamento.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione deve attaccare specificamente le ragioni della decisione impugnata, e non può limitarsi a riproporre genericamente le proprie tesi difensive, ignorando gli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non ha contestato un elemento di prova decisivo, ovvero il fatto che i supporti duplicati fossero conservati insieme alla fotocopia della copertina dell’album originale, elemento che la Corte ha ritenuto sufficiente a dimostrare l’illecito.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti a provare la natura illecita dei supporti sequestrati?
La Corte ha ritenuto indicativa della natura illecita dei supporti la circostanza che fossero custoditi in una bustina trasparente contenente anche la fotocopia della copertina dell’album originale. Questo è stato visto come prova della duplicazione di opere protette.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26728 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato dei reati di cui agli a rtt. 171-ter I. n. 633 del 1941 e 648, secondo comma, cod. pen. – ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 22/09/2023, con cui la Corte d’Appello di Salerno ha confermato l’assoluzione dell’imputato perché non punibile air sensi dell’art. 131bis cod. pen., censurando la mancanza di motivazione sulla presenza, nei supporti sequestrati, di opere protette dal diritto di autore;
ritenuto che la difesa non si sia confrontata con quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto integrata la fattispecie di reato avuto riguardo, t l’altro, alle modalità di detenzione dei supporti (cfr. pag. 4): locuzione da riferi non solo a quanto subito dopo precisato in ordine alla collocazione dei cd all’interno di una carrozzina con cui l’imputato si trovava sulla pubblica via, ma anche a quanto premesso dalla stessa Corte d’Appello (pag. 3) in ordine al fatto che i supporti “erano custoditi in una bustina trasparente, che presentava la fotocopia della copertina dell’album originale”;
ritenuto che tale ultimo riferimento, non contestato in alcun modo dalla difesa, sia indicativo di una detenzione di supporti illecitamente duplicati di opere protette, ciò che consente di ritenere immune da censure la sentenza impugnata;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in GLYPH a, il 19 aprile 2024 Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente