Ricorso Inammissibile per Omicidio Stradale: La Cassazione Sancisce la Necessità di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza di condanna, specialmente per reati gravi come l’omicidio stradale, è fondamentale che il ricorso sia dettagliato e puntuale. La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile perché generico non può essere esaminato. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali e sostanziali di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di omicidio stradale pluriaggravato. L’imputato era stato riconosciuto colpevole, sia in primo grado che in appello, per aver investito un pedone che si trovava sul marciapiede. Le indagini avevano accertato che il conducente guidava con tracce di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue e non rispettava i limiti di velocità. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale.
Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena, ovvero alla quantificazione della sanzione da scontare.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (la correttezza della pena inflitta), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
La Corte ha stabilito che l’atto presentato dall’imputato era affetto da censure di genericità e aspecificità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili, liquidate in 3.200 euro oltre accessori.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici supremi hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha sottolineato che, ai sensi del codice di procedura penale (artt. 581 e 591), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sorreggono.
L’elemento essenziale di un’impugnazione è il confronto puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza che si contesta. Nel caso di specie, questo confronto è mancato del tutto. L’imputato si è limitato a formulare doglianze generiche, riproponendo censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
La Corte d’appello aveva fornito una motivazione dettagliata ed esaustiva per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per giustificare un trattamento sanzionatorio severo, data la gravità della condotta. Il ricorrente, invece, non ha illustrato le ragioni di diritto che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa, rendendo così il suo ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita o contestare genericamente una decisione. È necessario costruire un’argomentazione solida, basata su specifiche ragioni di fatto e di diritto, che si confronti direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già disattesi, senza una critica analitica e puntuale, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma la garanzia di un dialogo costruttivo tra le parti e il giudice dell’impugnazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. L’imputato non ha indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, limitandosi a riproporre censure già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era la condotta che ha portato alla condanna per omicidio stradale?
L’imputato è stato condannato per aver investito un pedone che si trovava sul marciapiede. La gravità della condotta era accentuata dal fatto che il conducente presentava tracce di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue e non rispettava i limiti di velocità.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’imputato a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi 3.200 euro oltre accessori di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5372 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 13/05/1967
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal GIP del Tribunale di Tivoli che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale di cui all’a rt.589 bis cod.pen. pluriaggravato. Ne chiede l’annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. Alle parti civili, che ne hanno fatto richiesta con la memoria depositata, vanno liquidate le spese indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME che liquida in complessivi euro tremiladuecento, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 08/01/2025
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