Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza n. 19079/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono ridiscutere i fatti. Questo caso, che ha visto il rigetto di un appello, è un’importante lezione su come un ricorso inammissibile possa nascere da una errata impostazione delle doglianze. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per aver concorso in un reato. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, basando la propria decisione su elementi chiari, tra cui l’uso consapevole di una carta bancomat e di una carta di credito, con la piena consapevolezza da parte dell’imputato del loro utilizzo indebito.
Non accettando la condanna, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi incentrati su una presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione. In sostanza, la difesa mirava a dimostrare che la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito fosse stata errata.
I Limiti del Giudizio e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda su una distinzione cruciale nel nostro ordinamento: quella tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
* Giudizio di Merito (Tribunale e Corte d’Appello): In queste sedi, il giudice ha il potere e il dovere di analizzare le prove (testimonianze, documenti, perizie) per ricostruire i fatti e decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato.
* Giudizio di Legittimità (Corte di Cassazione): La Suprema Corte non può riesaminare le prove o proporre una ricostruzione dei fatti alternativa. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria.
L’appello in questione, secondo la Corte, non denunciava un reale errore di diritto, ma tentava di ottenere “un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di merito”.
Le Motivazioni della Corte
I giudici della Cassazione hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esente da vizi logici e giuridici”, spiegando in modo esplicito le ragioni del proprio convincimento. La decisione di condanna era fondata sulla provata consapevolezza dell’imputato riguardo all’utilizzo illecito degli strumenti di pagamento.
La Suprema Corte, citando un suo precedente consolidato (Sentenza a Sezioni Unite n. 6402 del 1997), ha ribadito che “esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito”. Tentare di forzare questo limite conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. L’esito non dipende da una diversa interpretazione delle prove, ma dalla capacità di individuare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a criticare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte stessa.
Qual è la differenza fondamentale tra il giudizio di merito e quello di legittimità?
Il giudizio di merito (primo grado e appello) si occupa di ricostruire i fatti attraverso l’analisi delle prove. Il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) si limita a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, senza poter riesaminare le prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per avere concorso nel reato contestato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Corte di merito, il quale, confermando la sentenza di condanna del Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del su convincimento (si veda, in particolare, pag. 3, sul consapevole uso del bancomat e della carta di credito, nella consapevolezza dell’indebito utilizzo);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, de 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024
Il Co GLYPH ‘ere estensore
Il Presidente