Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Misura Cautelare per Narcotraffico
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9332 del 2024, ha affrontato un caso di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, dichiarando il ricorso inammissibile presentato da un indagato contro la misura degli arresti domiciliari. Questa decisione ribadisce principi fondamentali in materia di valutazione delle prove, in particolare delle intercettazioni, e sui limiti del sindacato di legittimità.
I fatti del caso: associazione a delinquere e narcotraffico
Il procedimento trae origine da un’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari a un soggetto gravemente indiziato di far parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 74 del d.P.R. 309/1990. L’ordinanza era stata successivamente confermata dal Tribunale del riesame.
Secondo la ricostruzione accusatoria, basata su intercettazioni e attività investigative, l’indagato svolgeva un ruolo esecutivo all’interno del gruppo criminale. Egli operava come pusher e come esattore dei crediti derivanti dalla vendita dello stupefacente, agendo in una posizione subordinata ma in stretta connessione con uno dei vertici dell’organizzazione.
I motivi del ricorso e il principio del ricorso inammissibile
L’indagato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura restrittiva. Tuttavia, la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
La valutazione delle intercettazioni: una questione di merito
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l’interpretazione delle conversazioni intercettate. La difesa contestava il significato attribuito a tali conversazioni sia per il reato associativo sia per uno specifico episodio di detenzione. La Cassazione ha respinto questa censura, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale: l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono una questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito. Il sindacato della Corte di legittimità è limitato al controllo della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
La contestazione delle esigenze cautelari
Anche la critica mossa alle esigenze cautelari è stata giudicata generica e inefficace. Il Tribunale del riesame aveva ampiamente argomentato la necessità della misura basandosi sulla doppia presunzione prevista dall’art. 275 del codice di procedura penale per reati di grave allarme sociale come il narcotraffico associativo. Inoltre, era stato evidenziato il pieno e spregiudicato inserimento dell’indagato in ambienti criminali, un elemento che rafforzava la valutazione del pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente non è riuscito a confrontarsi adeguatamente con queste solide argomentazioni.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando come il ricorso non superasse il vaglio di ammissibilità. Le censure mosse erano disancorate dalla giurisprudenza di legittimità e si risolvevano, di fatto, in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame aveva correttamente ricostruito il quadro indiziario e motivato in modo logico e coerente sia sulla partecipazione dell’indagato all’associazione sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari. La manifesta infondatezza dei motivi ha quindi condotto inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile comporta precise conseguenze per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, che sanziona l’abuso dello strumento processuale, è stato condannato al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia riafferma la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di terzo grado di merito, sanzionando i ricorsi che non rispettano i limiti imposti dalla legge.
Perché il ricorso contro la misura cautelare è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le censure proposte erano generiche, non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni del provvedimento impugnato e chiedevano alla Corte una rivalutazione del merito delle prove (come le intercettazioni), attività preclusa in sede di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nella valutazione delle intercettazioni telefoniche?
La Corte di Cassazione non reinterpreta il contenuto delle conversazioni. Il suo ruolo è limitato a verificare se l’interpretazione fornita dal giudice di merito sia manifestamente illogica o irragionevole. La valutazione del significato delle conversazioni è una questione di fatto di esclusiva competenza del giudice che analizza le prove.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (qui 3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso senza una valida base legale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Paola il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 25/05/2023 del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il ‘ provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 25 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza in data 6 aprile 2023 del GIP del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato della partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e della commissione di plurimi reati fine di detenzione di cocaina a fini di spaccio.
Il ricorrente articola un’unica censura con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari nonché la scelta della misura restrittiva applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto, con i limiti propri della cognizione cautelare della fase, sulla base RAGIONE_SOCIALE intercettazioni e RAGIONE_SOCIALE investigazioni, che il COGNOME partecipava all’associazione perché si occupava di rivendere lo stupefacente fornito dai vertici, in una posizione subordinata e con compiti esecutivi. In particolare, operava come pusher e come esattore dei crediti degli acquirenti per conto del gruppo RAGIONE_SOCIALE. Era emerso altresì che era in legami stretti con NOME COGNOME, uno dei capi, a casa del quale di recava per la programmazione dell’attività (si veda l’intercettazione del 3 marzo 2019 cui è seguito l’arresto del giorno dopo, fotografati nell’ordinanza).
Con il primo motivo, il ricorrente ha sostanzialmente censurato le intercettazioni sia rispetto al reato associativo sia rispetto all’episodio di detenzione del ·capo 91), con allegazioni disancorate dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui · esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01).
Con il secondo motivo ha contestato le esigenze cautelari, senza però confrontarsi con gli ampi e approfonditi argomenti sviluppati nell’ordinanza a partire dalla doppia presunzione dell’art. 275 cod. proc. pen. in merito all’an e al ‘quomodo della cautela, avuto riguardo al suo pieno e spregiudicato inserimento in ambienti criminali.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte ‘costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente