Ricorso Inammissibile: Non si possono Introdurre Nuovi Motivi in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere stati precedentemente esaminati nei gradi di merito. L’introduzione di un ‘motivo inedito’ porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere le regole strategiche e procedurali che governano l’impugnazione delle sentenze.
Il Caso in Analisi: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Bologna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, la sua doglianza si concentrava su un aspetto specifico: la violazione di legge e il vizio di motivazione relativi alla determinazione della pena inflitta.
La Strategia Difensiva e il Ricorso Inammissibile
Il punto cruciale della vicenda, che ha determinato l’esito del giudizio di legittimità, risiede nel contenuto del precedente atto di appello. In quella sede, la difesa aveva sollevato un’unica questione, attinente esclusivamente alla responsabilità penale dell’imputato, senza muovere alcuna censura sulla quantificazione della pena. Di conseguenza, il motivo portato all’attenzione della Cassazione risultava ‘inedito’, ovvero mai sottoposto al vaglio del giudice del grado precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con ferma chiarezza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che non è consentito introdurre per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni che non sono state oggetto dei motivi di appello. Questo principio garantisce la coerenza e la progressione logica del processo, evitando che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito dove poter ‘recuperare’ argomenti non coltivati in precedenza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio della devoluzione, secondo cui il giudice d’appello esamina il caso solo nei limiti delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione. Se una determinata questione, come quella sulla pena, non viene contestata in appello, si considera accettata dalla parte e non può essere riproposta ex novo in Cassazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza di una strategia difensiva completa e articolata sin dai primi gradi di giudizio. Omettere di contestare un punto della sentenza di primo grado nell’atto di appello preclude la possibilità di farlo valere successivamente davanti alla Corte di Cassazione. La decisione riafferma il ruolo della Suprema Corte come giudice di legittimità, deputato a verificare la corretta applicazione della legge e non a riesaminare nel merito questioni non devolute dal precedente gravame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato alla Corte di Cassazione, relativo alla determinazione della pena, era ‘inedito’, ovvero non era stato sollevato nel precedente atto di appello, il quale si concentrava unicamente sulla questione della responsabilità penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, l’importo stabilito dalla Corte è stato di 3.000,00 euro.
È possibile introdurre per la prima volta una contestazione nel giudizio di Cassazione?
No, in base a quanto stabilito in questa ordinanza, non è possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso che non siano stati specificamente formulati e discussi nel precedente grado di giudizio, ovvero nell’atto di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è inammissibile perché inedito (l’atto di appello coltivava solo un motivo sulla responsabilità);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024