Ricorso inammissibile: quando la Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile presentare un ricorso inammissibile basato sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questa ordinanza ci offre lo spunto per analizzare i limiti del giudizio di legittimità e la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna per una serie di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con altre persone e con la presenza di aggravanti. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Tivoli, era stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma, che aveva ridotto la pena ma confermato la responsabilità penale dell’imputata. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione sulla colpevolezza e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati dalla difesa non erano nuovi, ma si limitavano a riprodurre le stesse censure già adeguatamente valutate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. Questo approccio rende l’impugnazione non idonea a superare il vaglio di ammissibilità, in quanto il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma una sede deputata al controllo della corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri principali. In primo luogo, ha sottolineato che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati. La difesa non ha introdotto nuove argomentazioni giuridiche in grado di evidenziare un errore di diritto nella sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
In secondo luogo, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena è una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità, a meno che non risulti frutto di arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione congrua e logica per le sue decisioni, rendendo le critiche dell’imputata infondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: per accedere al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche che evidenzino un vizio di legge e non una semplice discordanza con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, volta a garantire l’uniforme interpretazione della legge, e non a rivedere all’infinito il merito delle vicende processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le medesime censure e argomentazioni che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi vizi di legittimità.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro tribunale?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la determinazione della pena, poiché questa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Può intervenire solo se la decisione sulla pena è arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la persona che lo ha presentato viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende (nel caso specifico, tremila euro). La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1173 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata ROMA il 04/10/1968
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in riforma della pronuncia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli per avere ridotto la pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod pen., 73, commi 1, 1-bis e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. app.). Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 7 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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