Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è Inutile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una specificità ben precise. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di appello; è necessario articolare critiche mirate e argomentate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la semplice ripetizione dei motivi già discussi porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi applicati dai giudici.
Il Caso: Dalla Minaccia Aggravata al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado, e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma, per il reato di minaccia aggravata. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di sfidare la decisione di secondo grado presentando un ricorso per cassazione.
L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, basando la propria difesa su due motivi principali:
1. La presunta erronea applicazione della legge penale riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante del reato.
2. Un vizio di motivazione relativo al calcolo della pena, in particolare per l’applicazione della recidiva e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. L’attenzione dei giudici si è infatti concentrata su un aspetto preliminare e puramente processuale: la struttura stessa dei motivi di ricorso.
Secondo la Corte, entrambi i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già avanzate durante il processo di appello. La Corte di merito aveva già esaminato e puntualmente respinto tali doglianze. Il ricorso, pertanto, si limitava a riproporre le stesse questioni senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello, che è la funzione tipica del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici che si confrontino criticamente con la sentenza impugnata. Non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi precedenti.
Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già disattesi, viene considerato ‘apparente’ e non specifico. Questo avviene perché omette di adempiere alla sua funzione essenziale, che è quella di evidenziare vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti di motivazione) presenti nella decisione contestata. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che i motivi fossero ‘indeducibili’, ovvero non idonei a innescare un reale controllo di legittimità, proprio perché si risolvevano in una sterile ripetizione. Per questi motivi, è stato dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Spese Legali
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per minaccia aggravata è divenuta definitiva. In secondo luogo, sono scattate le sanzioni processuali previste dalla legge in questi casi.
L’imputato è stato condannato a:
– Pagare le spese processuali del giudizio di cassazione.
– Versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria per aver promosso un ricorso inammissibile.
– Rifondere le spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in 1.800 euro oltre accessori di legge.
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per cassazione che non siano una mera fotocopia degli atti di appello, ma che contengano una critica ragionata e pertinente alla sentenza che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte di Appello. Mancavano di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata, ai sensi dell’articolo 612 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 1.800 euro oltre accessori di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado, con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata;
Considerato che entrambi i motivi di impugnazione, con i quali il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine, in primo luogo, al riconoscimento della sussistenza dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen. e, in secondo luogo, al computo del trattamento sanzioNOMErio risultante dall’applicazione della recidiva e dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Letta la memoria e le conclusioni della parte civile che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili; letta la nota spesa per 5.458,74 euro (comprensivo degli accessori di legge).
3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, altresì, che devono essere liquidate le spese in favore della parte civile nella misura di euro 1.800, oltre accessor di legge
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 18 gennaio 2024.