Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle argomentare in modo nuovo e critico rispetto alle decisioni precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3872/2024) ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla semplice ripetizione dei motivi già esposti in appello, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il fulcro del suo gravame era una specifica doglianza: il mancato riconoscimento di un’attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale, relativa all’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
Il ricorrente, attraverso la sua difesa, sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedere tale diminuzione di pena, riproponendo le argomentazioni già avanzate nel precedente grado di giudizio.
La Questione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il punto cruciale della vicenda non riguarda tanto il merito della richiesta, quanto la sua forma. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Se un ricorso si limita a ripetere le stesse lamentele già respinte in appello, senza spiegare perché la decisione dei giudici di secondo grado sia errata in diritto, si configura la cosiddetta “pedissequa reiterazione dei motivi”, una delle cause più comuni di inammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione sull’attenuante, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e inequivocabile. Il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la difesa non avesse mosso alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a ripresentare le medesime ragioni.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un ulteriore aspetto: la Corte d’Appello aveva già escluso la possibilità di ricondurre il fatto a un’ipotesi di minore gravità (prevista dal capoverso dell’art. 648 c.p.). Questa valutazione rendeva, di fatto, “del tutto impraticabile” il riconoscimento dell’attenuante richiesta. Pertanto, il ricorso mancava di fondamento su più fronti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non basta riproporre le proprie tesi; è indispensabile un’analisi critica e argomentata della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone i vizi logici o giuridici. La semplice ripetizione di motivi già vagliati e respinti non solo è inutile, ma espone al rischio concreto di una declaratoria di ricorso inammissibile e a sanzioni pecuniarie. La difesa tecnica nel giudizio di legittimità richiede un approccio mirato, volto a demolire la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata, non a ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice e passiva ripetizione, di quelli già discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche argomentazioni critiche.
Cosa significa ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa riproporre gli stessi identici argomenti di un precedente grado di giudizio in modo letterale, senza contestare in modo specifico le ragioni giuridiche e logiche esposte nella motivazione della decisione che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3872 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (TARGA_VEICOLO) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, rilevato che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine a mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’ art. 62 n.4 c.p. è inammissibile perché fondat su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 6 della motivazione) che, d’altra par non ha ritenuto nemmeno di poter ricondurre il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell’ 648 cod. pen. risultando perciò, ed anche per questo verso, del tutto impraticabile riconoscimento della sollecitata attenuante (cfr., Sez. 2 – , n. 2890 del 15/11/2019, Dio Rv. 277963 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere Estensore