Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia precisa e argomentazioni giuridiche solide. Non è sufficiente, infatti, non essere d’accordo con una sentenza di secondo grado. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in Appello. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni di tale rigore procedurale.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di tentata rapina, un delitto previsto dall’articolo 628 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio della motivazione’. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano ragionato per ritenere sussistenti gli elementi che caratterizzano il tentativo di reato.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’appello alla Cassazione non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni già esposte e rigettate nel giudizio precedente. I motivi devono essere specifici e devono contenere una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata.
L’inammissibilità per Motivi Apparenti
I giudici hanno definito i motivi del ricorso come ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Questo significa che, pur essendo formalmente presentati, essi non assolvevano alla loro funzione essenziale: quella di criticare in modo costruttivo la decisione della Corte d’Appello. Limitarsi a una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già detto equivale a non presentare alcun motivo valido. Di conseguenza, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Il Divieto di una Lettura Alternativa del Merito
Un altro aspetto cruciale è il ruolo della Corte di Cassazione. Essa è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti (ad esempio, riconsiderare la credibilità di un testimone), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Il ricorso in esame, secondo la Corte, era un tentativo mascherato di introdurre una ‘lettura alternativa del merito’, cosa espressamente vietata in questa sede.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ‘del tutto esente da illogicità manifesta’. I giudici di secondo grado avevano correttamente individuato gli elementi sintomatici alla base della condanna. In particolare, per configurare il tentativo di rapina, avevano valorizzato i presupposti di ‘univocità’ e ‘idoneità’ degli atti compiuti dall’imputato. La decisione si fondava solidamente sulla ‘portata e concordanza delle dichiarazioni delle persone offese’ e sulla ‘gravità della condotta posta in essere con arma’. Questi elementi, secondo la Cassazione, erano stati adeguatamente ponderati e avevano condotto a una conclusione giuridicamente corretta e ben motivata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un’impugnazione efficace non può essere una semplice riproposizione di argomenti già sconfitti. È necessario un salto di qualità: bisogna analizzare la sentenza di secondo grado, individuarne le specifiche criticità logico-giuridiche e costruire su di esse una critica argomentata e pertinente. In assenza di questo sforzo, il risultato sarà, come in questo caso, la declaratoria di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a ripetere pedissequamente gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che le argomentazioni, pur essendo state scritte, non adempivano alla loro funzione di critica costruttiva della sentenza. Erano, di fatto, un pretesto per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare la condanna per tentata rapina?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla sussistenza dei presupposti di ‘univocità’ e ‘idoneità’ degli atti, valorizzando la portata e la concordanza delle dichiarazioni delle persone offese e la gravità della condotta, caratterizzata dall’uso di un’arma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 20/05/1972
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il riconoscimento nella forma tentata del delitto di cui all’art. 628 cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, al fine evidente di introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
che con riferimento al caso di specie, La Corte di appello, con motivazione del tutto esente da illogicità manifesta, ha adeguatamente evidenziato gli elementi sintomatici posti alla base dell’individuazione dei presupposti di univocità e idoneità caratterizzanti la realizzazione del fatto nell’ipotesi tentata (pag. 3 dove è stata valorizzata la portata e concordanza delle dichiarazioni delle persone offese e la ravità della condotta posta in essere con arma);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.