Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Non Paga
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se si limita a riproporre questioni già valutate e respinte. Il caso riguarda una condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e mette in luce l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e il peso dei precedenti penali nella valutazione della recidiva.
I Fatti di Causa
Un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (legge sugli stupefacenti), presentava ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano su tre punti principali: la contestazione della responsabilità penale, la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche, ritenuto sfavorevole.
Il Ricorso Inammissibile e la Reiterazione dei Motivi
La Corte Suprema ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che i motivi proposti non erano altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e logica. La finalità di spaccio, ad esempio, era stata coerentemente desunta da una serie di elementi oggettivi:
* Il numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, notevolmente superiore al fabbisogno personale.
* La presenza di 70 involucri già confezionati, pronti per la vendita.
* L’assenza di una dimostrata capacità economica lecita da parte dell’imputato che potesse giustificare il possesso.
Presentare gli stessi argomenti senza sollevare nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità.
La Valutazione della Recidiva e i Precedenti Penali
Un punto cruciale della decisione riguarda la recidiva. Il ricorrente ne chiedeva l’esclusione, ma la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. La recidiva è stata correttamente ritenuta sussistente alla luce di un passato criminale significativo: ben 11 precedenti per rapina. Secondo i giudici, tale curriculum dimostrava una “radicata propensione a delinquere”, rendendo pienamente giustificata l’applicazione dell’aggravante.
Il Giudizio di Bilanciamento: Potere Discrezionale del Giudice
Anche la censura relativa al bilanciamento delle circostanze è stata respinta. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un’espressione del potere valutativo riservato al giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione congrua. Non è necessario che il giudice fornisca un’analitica esposizione di tutti i criteri previsti dall’art. 133 del codice penale; è sufficiente che la sua decisione sia logicamente fondata anche solo su alcuni di essi.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero meramente reiterativi e non presentassero critiche pertinenti alla logicità della sentenza impugnata. La valutazione della finalità di spaccio era basata su prove concrete e inequivocabili. La recidiva era ampiamente giustificata dalla gravità e dal numero dei precedenti penali dell’imputato, indicativi di una persistente inclinazione al crimine. Infine, il bilanciamento delle circostanze, essendo un potere discrezionale del giudice di merito, è stato ritenuto incensurabile perché motivato in modo logico e sufficiente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già esaminate nei gradi di merito. Sottolinea inoltre come la valutazione della recidiva e dei precedenti penali di un imputato sia fondamentale per determinare la sua pericolosità sociale. Infine, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare le circostanze, un potere che può essere messo in discussione solo in caso di manifesta illogicità o carenza di motivazione, condizioni non riscontrate nel caso in esame. La conseguenza di un ricorso inammissibile è, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice del grado precedente, senza presentare nuove censure sulla logicità o legalità della sentenza.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva?
Nel caso specifico, la recidiva è stata giustificata sulla base di numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato (11 condanne per rapina), considerati dimostrativi di una sua “radicata propensione a delinquere”.
Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è sempre sindacabile dalla Corte di Cassazione?
No, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia supportato da una motivazione congrua e logica, anche se basata solo su alcuni dei parametri previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 389 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 389 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 22/03/1978
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, con i qua contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. 309 1 ’90, la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generich sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disatte con congrua motivazione;
considerato che quanto la primo motivo la finalità di cessione è stata coerentemente fondata sul numero di dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza rinvenuta, ampiament eccedente il fabbisogno personale, sulla presenza di ben 70 involucri già confezionati, sul mancata dimostrazione di idonea capacità economica dell’imputato( pag.2-3);
rilevato che la recidiva è stata correttamente ritenuta alla luce del precedente per ben rapine, dimostrativo di radicata propensione a delinquere (v. pag.3) e che il giudizio bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valuta riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamen motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previst dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutaz adoperati(Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere estensore