Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
tb,
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dell Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con cui è stata conferm condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2000,00 di ammenda inflitta sentenza del Tribunale di Palermo del 13 gennaio 2022 in ordine al reato di cui a 7, comma 15-bis, C.d.S.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa considerazion dell’assenza di prove che conducano all’affermazione di penale responsabi dell’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è li a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntu esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in a modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.E’ ormai pacific acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba esser ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducon medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grav dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del mo infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, int indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragi argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondament dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazi del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a n dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impug (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/201 COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/20 COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). Inve la Corte territoriale confuta adeguatamente, con ragionamento coerente e priv aporie logiche, le censure proposte in sede di gravame in ordìne alla assenza di certe circa la responsabilità penale, attraverso la coerente valutazione del ma probatorio costituito dalla lineare ed inequivoca deposizione dell’agente intervenuto in loco.
Alla inammissibilità del ricorso segue condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, il versamento
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 2024.