Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non è una seconda possibilità per ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito essenziale.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto, aggravato dall’aver agito su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando due punti specifici della sentenza d’appello.
Le Censure dell’Imputato in Cassazione
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. Mancata esclusione dell’aggravante: L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non escludere la circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 del codice penale.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Cassazione una riconsiderazione di elementi già ampiamente discussi e decisi nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (l’aggravante e le attenuanti), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza. I giudici hanno osservato che entrambi i motivi di ricorso erano semplici riproduzioni di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
In altre parole, non è sufficiente ripetere alla Cassazione ciò che si è già detto in appello. È necessario, invece, spiegare precisamente perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata dal punto di vista legale. L’impugnazione deve contenere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo che ignora le ragioni del giudice precedente. Citando propri precedenti, la Corte ha ribadito che un ricorso privo di tale specificità si traduce in un ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rimescolare le carte. È un controllo sulla corretta applicazione del diritto da parte dei giudici di merito. Se i motivi di ricorso si limitano a ripetere vecchie doglianze senza attaccare specificamente la logica giuridica della sentenza impugnata, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità. Ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, rendendo l’impugnazione un passo falso e costoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice d’appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso erano ‘riproduttivi’?
Significa che l’appellante si è limitato a ripetere le stesse identiche argomentazioni già presentate e disattese nel precedente grado di giudizio (la Corte d’Appello), senza contestare in modo puntuale le ragioni per cui quel giudice le aveva respinte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Le conseguenze sono la conferma definitiva della sentenza di condanna e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la M .i, sentenza del Tribunale di p orIng con cui NOME era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod.pen.
L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza per vizio di motivazione in punto di mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile poiché entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merit (per entrambi i motivi v. pagg. 4 sent. imp.) e non scanditi da specifica criti delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
II
Pteqidente