Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna alle Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento su un aspetto fondamentale del processo penale: i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze possono essere significative, non solo per l’esito del processo ma anche dal punto di vista economico. Analizziamo come la Suprema Corte abbia ribadito il principio secondo cui la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nel grado precedente non costituisce un valido motivo di ricorso.
I Fatti del Caso: Dal Furto all’Appello
La vicenda processuale trae origine da una condanna per furto commesso in un esercizio commerciale. All’imputato erano state contestate l’aggravante di aver sottratto beni esposti alla pubblica fede e la recidiva qualificata. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva rigettato le argomentazioni difensive. Contro questa seconda decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, incentrando le proprie doglianze sulla questione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio applicato.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno constatato che l’atto di impugnazione si limitava a riproporre, in modo del tutto reiterativo, le stesse censure già avanzate davanti alla Corte territoriale. La difesa, infatti, non ha mosso critiche specifiche e pertinenti contro la motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitata a ripetere le proprie tesi, già ampiamente e congruamente respinte.
Il Principio Giurisprudenziale di Riferimento
La Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2017), secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere un confronto critico e specifico con le argomentazioni della decisione che si intende contestare. Un ricorso che omette questo confronto, limitandosi a ripetere argomenti già noti, è privo della specificità richiesta dalla legge e, pertanto, deve essere considerato inammissibile. Sebbene questo principio sia stato enunciato per i motivi d’appello, la Corte ha sottolineato la sua piena applicabilità anche al ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla funzione stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre le medesime valutazioni di fatto. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso che non evidenzia vizi specifici della decisione di secondo grado, ma si limita a manifestare un generico dissenso, non assolve alla sua funzione. La Corte d’Appello aveva fornito una risposta logica, coerente e non contraddittoria alle doglianze della difesa; il ricorrente, omettendo di confrontarsi con tale risposta, ha reso il suo ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali. In secondo luogo, e ben più gravoso, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, prevista per i casi di inammissibilità, serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni pretestuose o dilatorie. La decisione, pertanto, funge da monito: un’impugnazione deve essere un atto giuridico ponderato e tecnicamente fondato. La semplice riproposizione di tesi già sconfitte non solo è inutile ai fini processuali, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza che vi sia un effettivo confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata sia al pagamento delle spese processuali sia al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza per fare un ricorso valido?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, il ricorso deve contenere motivi specifici che critichino le argomentazioni della decisione precedente e ne evidenzino eventuali vizi logici o giuridici; non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già rigettate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46136 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46136 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/04/1975
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per furto in una profumeria, con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva qualificata (in Bologna, il 12/8/2019);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto recidiva e trattamento sanzionatorio) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con dette argomentazioni, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024