Ricorso inammissibile: quando la Cassazione respinge motivi ripetitivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, confermando un principio consolidato: non è possibile ottenere un nuovo esame del merito semplicemente riproponendo le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. In questo articolo analizzeremo il caso di un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per tentato furto aggravato, la cui impugnazione è stata rigettata proprio per la sua natura meramente ripetitiva.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato, come previsto dagli articoli 56 e 624-bis del codice penale. La sentenza di primo grado era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato la responsabilità dell’imputato e proceduto a una rideterminazione della pena. Nonostante la parziale riforma, la condanna era stata sostanzialmente confermata.
La contestazione e il ricorso inammissibile
L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, disciplinata dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non concedere questa riduzione di pena, nonostante le caratteristiche del fatto.
Il principio di diritto: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione. La ragione di questa decisione risiede in un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) da parte dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quando un ricorso si limita a ripresentare le stesse identiche questioni e argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, esso diventa ‘riproduttivo’ e, di conseguenza, inammissibile. Non contesta un errore di diritto, ma cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dettaglio, i Giudici Supremi hanno rilevato che il motivo presentato dall’imputato era una mera riproduzione di profili di censura già “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. La Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta per cui non riteneva applicabile l’attenuante richiesta. Di fronte a una motivazione completa e non viziata da errori di legge, la Cassazione non ha potuto fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso. In conseguenza di ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione della Corte d’Appello. È necessario individuare e dimostrare un vizio specifico, come un’errata interpretazione di una norma di legge o un difetto logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Presentare un ricorso che si limiti a ripetere le doglianze già espresse in appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un’ulteriore condanna al pagamento delle spese.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello), senza individuare un vizio di legittimità.
Qual era il motivo specifico del ricorso in questo caso?
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso pari a tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna de predetto imputato per il fatto ascritto riqualificato ai sensi degli artt. 56, 624-bis, comma secondo, cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché è riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024