Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge Motivi Generici e Ripetitivi
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per essere accolto, un ricorso deve presentare motivi specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. L’analisi di questo caso offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità e le ragioni che portano a un ricorso inammissibile, con le relative conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in primo grado con rito abbreviato e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. Le accuse a loro carico rientravano nell’ambito della normativa sugli stupefacenti. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna di secondo grado, ritenuta viziata per diverse ragioni.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
I ricorrenti hanno presentato distinti atti, sollevando diverse censure:
* Un ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). Si tratta di un’ipotesi di reato meno grave, che comporta una pena significativamente inferiore.
* L’altro ricorrente ha denunciato sia un vizio di motivazione e l’inosservanza di norme procedurali (artt. 125 e 530 c.p.p.), sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ipotizzato un suo concorso nel reato non previsto nel capo d’imputazione. Ha inoltre riproposto la questione del mancato riconoscimento della fattispecie lieve.
La Decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato i motivi proposti e, senza entrare nel merito delle questioni, li ha dichiarati inammissibili. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è inammissibile?
La chiave della decisione risiede nella natura dei motivi sollevati. La Cassazione ha stabilito che le argomentazioni dei ricorrenti non erano consentite in sede di legittimità perché si limitavano a essere meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello.
In altre parole, gli imputati non hanno presentato nuove e specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, ma hanno semplicemente ripetuto le stesse doglianze. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione adeguata e giuridicamente solida per disattendere tali argomentazioni. I ricorrenti, invece di confrontarsi specificamente con il ragionamento della Corte d’Appello e dimostrarne le eventuali fallacie, si sono limitati a riproporre le loro tesi. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile perché non attacca in modo pertinente la decisione impugnata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse difese. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Chi intende ricorrere in Cassazione deve quindi formulare critiche precise, puntuali e specifiche contro le argomentazioni della corte precedente, evitando la mera ripetizione di motivi già esaminati. In assenza di tale specificità, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla corte territoriale, senza che il ricorrente articoli uno specifico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i principali motivi di ricorso presentati in questo caso?
Un ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). L’altro contestava vizi di motivazione, l’inosservanza di norme procedurali per l’ipotesi di un concorso nel reato non contestato e, anch’egli, il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro per ciascuno, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con distinti atti di ricorso, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale per i reati loro rispettivamente ascritti.
Ritenuto che i motivi sollevati (per COGNOME: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 19909, n. 309. Per COGNOME: vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ipotizzato un concorso nel reato non previsto nel capo di imputazione; vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali i ricorrenti non articolan alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il P
nte