Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non presentano validi motivi di diritto, ma si limitano a riproporre questioni già decise. Quando un appello si rivela puramente ripetitivo, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto funzionamento del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di resistenza, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’imputato contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui la valutazione della sua responsabilità, la misura della pena inflitta, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una ragione precisa: i motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. Essi, infatti, si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente analizzate e respinte dai giudici di merito.
La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella, logicamente coerente e giuridicamente corretta, espressa nei gradi precedenti. Un ricorso in Cassazione deve sollevare questioni relative alla violazione della legge o a vizi logici manifesti nella motivazione, non può essere un pretesto per un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
Nel dettaglio, i giudici hanno spiegato che la sentenza della Corte d’Appello aveva costruito un percorso argomentativo solido e privo di censure. La motivazione era puntuale rispetto a tutte le doglianze difensive, coerente con le prove acquisite e immune da incongruenze logiche. La Corte di merito aveva correttamente giustificato:
* La responsabilità dell’imputato: La sua identificazione era certa e la sua condotta era stata ritenuta tutt’altro che passiva, integrando pienamente gli elementi del reato di resistenza.
* La misura della pena: La sanzione era stata adeguatamente motivata.
* Le circostanze del reato: Era stato correttamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e confermata la sussistenza della recidiva.
Poiché la valutazione di merito operata dai giudici precedenti era incensurabile sotto il profilo della legittimità, il tentativo di rimetterla in discussione in Cassazione si è rivelato infruttuoso, portando alla inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesi, non può limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni difensive già disattese. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è severa: il ricorrente non solo vede la sua condanna diventare definitiva, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono una mera ripetizione di censure già valutate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33913 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
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avverso !a `= , ei -Ittql2:3 del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse nell’interesse de ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la resistenza allo stesso ascritta, riscontrata in tutti elementi già guardando alla puntuale identificazione del ricorrente e motivata anche con riferimento alla natura niente affatto passiva della condotta in contestazione, alla misura de pena, al mancato riconoscimento delle generiche, alla confermata sussistenza dei presupposti fondanti la contestata recidiva, il tutto tracciando un percorso giustificativo che così argoment rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.