Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 394 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 11/10/1964 a VERCELLI
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
UDITA la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata e della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 1° dicembre 2021, con rinvio al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12/10/2022 della Corte di appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza in data 01/12/2021, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio.
Deduce:
Inosservanza di norma processuale quanto alla notifica all’imputato del decreto che dispone il giudizio, in violazione dell’art. 181, comma 3, cod. proc. pen..
Il ricorrente premette che il 16/06/2016 riceveva presso la propria casella di Posta Elettronica Certificata una e-mail della Cancelleria che indicava nell’oggetto il nominativo di COGNOME Pietro ma recava in allegazione un decreto che disponeva il giudizio di altro procedimento penale, identificato con il 4880/2015 del Registro Generale Notizie di Reato, in relazione ad altro nominativo (Palazzo Salvatore).
Osserva come in ciò non possa rinvenirsi un mero errore materiale per come ritenuto dalla Corte di appello, ma un’omessa citazione dell’imputato, con la conseguente configurabilità della nullità di cui all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen..
Rimarca che l’eccezione è stata sollevata sia davanti al tribunale, sia davanti alla Corte di appello, con specifico motivo d’impugnazione.
Vizio di omessa motivazione.
CONSIDERATO IN FATTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è la mera reiterazione del medesimo motivo esposto con il gravame, affrontato e risolto dalla Corte di appello.
Con riguardo all’eccezione di nullità, infatti, i giudici dell’impugnazione di merito ha osservato che «il COGNOME ha eletto domicilio presso lo studio del suo difensore Avv. COGNOME. E’ in atti la notifica tramite comunicazione telematica del decreto che dispone il giudizio indirizzata a COGNOME presso l’Avvocato COGNOME in quanto ivi elettivamente domiciliato (pag. 16 aff. Dibattimento). Il difensore sostiene che sia stato notificato un decreto di citazione a giudizio relativo ad altro imputato per una differente contestazione. In realtà il decreto di citazione è quello di cui alla pag. 14 del fascicolo per il dibattimento e l’unico errore ravvisabile è il numero di registro del G.I.P., corretto quello di R.G.N.R., corra l’indicazione dell’imputato e la contestazione ascrittagli e corretta, infine, l’indicazione dell’imputato e la contestazione ascrittagli e corretta, infine l’indicazione dell’udienza. Di talché nessuna confusione sarebbe potuta sorgere, così come non è sorta dal momento che il difensore era presente alla prima udienza ed aveva presentato lista testi nel termine di legge in vista della prima udienza tenutasi in data 5 ottobre 2016».
A fronte di una motivazione che offre una puntuale ricostruzione, indicazione e identificazione del decreto notificato al difensore, il ricorrente si limita a riproporre le medesime argomentazioni contenute nell’atto di appello, ignorando le specificazioni della Corte di appello, con particolare riguardo al contenuto del decreto effettivamente notificato, allegato al n. 14 del fascicolo del dibattimento, errato soltanto nell’indicazione del numero di registro G.I.P. e corretto in tutti gli altri elementi, ivi compresi il nome dell’imputato e la contestazione ascrittagli.
Il motivo, dal suo canto, non si confronta con tali precise indicazioni e reitera le medesime deduzioni esposte con l’appello.
Da ciò la sua inammissibilità perché aspecifico e perché reiterativo.
E’ aspecifico perché elude le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, mancando di un reale confronto con essa.
Il vizio di aspecificità, infatti, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di c:orrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Con riguardo -poi- alla natura meramente reiterativa della questione, questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravarne, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.
Anche il secondo motivo di ricorso risulta affetto dal vizio di aspecificità, risolvendosi in una eminentemente generica denuncia del vizio di omessa motivazione, priva di puntuali censure alla sentenza impugnata.
A tale riguardo va ribadito che «in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato», (Sez. 6 – , Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
Tali indicazioni sono del tutto mancanti nel secondo motivo che, pertanto, è aspecifico.
Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/11/2023