Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5978 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5978 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il 11/04/1963
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che invero la Corte d’appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale in tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2 – , Sentenza n. 39698 del 13/09/2019, NOME COGNOME c/NOME COGNOME, Rv. 277708 – 01);
peraltro, nel caso di specie i giudici del merito hanno chiarito che l’imputato sebbene avesse esposto agli acquirenti la difficoltà del trasferimento di proprietà dell’auto non ha mai prodotto prova né asserito di averne qualsiasi effettiva disponibilità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della continuazione tra la sentenza oggetto di impugnazione e l’ordinanza emessa dal Tribunale di Padova è indeducibile perché omette di confrontarsi con la sentenza oggetto di ricorso e reitera le medesime doglianze già dettagliatamente analizzate dai giudici del merito;
invero, la Corte d’appello facendo corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull’interessato l’onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l’identità del disegno criminoso (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l’appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l’acquisizione della pronunzia al collegio) (Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 271768 – 01 ex pluris Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 271768 – 01);
peraltro, in tema di continuazione, la valutazione circa l’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto ove non sia sorretta adeguata motivazione (Sez.6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato considerato peraltro il principio di diritto in forza del quale qualora n sentenza di appello risultino adeguatamente e sufficientemente valutati, con corretto esame, gli elementi ritenuti di decisiva rilevanza per la conferm dell’entità della pena determinata dai primi giulici, considerata equa ed adegua col fatto commesso ed insuscettibile dell’ulteriore diminuzione richiest dall’appellante, non incorre in nullità per difetto di motivazione sul relativo pu la detta decisione per non essersi soffermata distintamente e specificamente sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche poiché se i giudici del gravam hanno giustificato in maniera esauriente e corretta il loro convincimento sull congruità della pena inflitta in primo grado, hanno dimostrato, i maniera implicita ma palese che l’ulteriore richiesta genericamente formulata, di concessione delle attenuanti generiche, è stata ritenuta del tutto priva fondamento (Sez. 1, Sentenza n. 760 del 12/10/1984 Ud., (dep. 25/01/1985), COGNOME, Rv. 167559 – 01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il Preside te