Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Rivalutare i Fatti
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole dei limiti specifici del ricorso in Cassazione. Un caso recente, definito con un’ordinanza, illustra perfettamente perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando si limita a ripetere argomentazioni già respinte e a chiedere un riesame delle prove. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio il ruolo della Suprema Corte e le conseguenze di un’impugnazione non fondata su vizi di legittimità.
Il Contesto Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, una norma che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la sentenza, rideterminando l’entità della pena ma confermando nel resto la pronuncia di colpevolezza.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione nella sentenza di secondo grado, sia per quanto riguarda la valutazione delle prove a suo carico sia per l’affermazione della sua responsabilità penale.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha adottato una posizione netta, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura delle censure mosse dall’imputato. I giudici supremi hanno osservato che le “doglianze” presentate non erano altro che argomentazioni “reiterative”, ovvero una semplice riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
In sostanza, l’imputato non ha sollevato questioni relative a errori di diritto o a vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha tentato di rimettere in discussione l’intero impianto probatorio. Questa strategia si è tradotta in una “mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto”, un’attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, né di valutare nuovamente l’attendibilità di un testimone o la forza di una prova. Queste attività sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Il ricorso per Cassazione deve, invece, individuare errori specifici nell’applicazione della legge o vizi macroscopici nel ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice d’appello. Quando un ricorso, come nel caso di specie, si limita a criticare l’esito della valutazione delle prove senza evidenziare un vizio procedurale o di legge, si trasforma in un inammissibile tentativo di ottenere un terzo grado di merito. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto le argomentazioni proposte non meritevoli di essere esaminate nel merito, conducendo a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio Affermato
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla “Cassa delle ammende”, un fondo destinato a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere un rimedio mirato a correggere errori di diritto, non un’ulteriore occasione per discutere i fatti del processo. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare censure specifiche e pertinenti, evitando di riproporre le stesse difese già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, pena l’inammissibilità del ricorso e le relative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha presentato argomenti che erano semplici ripetizioni di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti?
Significa che la Corte di Cassazione non può valutare nuovamente le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se l’imputato è colpevole o innocente. Il suo compito è solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44269 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44269 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; –
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania riformava parzialmente, rideterminando la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza. ha presentato ricorso l’imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all’affermazione di colpevolezza;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 1-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023