Ricorso inammissibile in Cassazione: il divieto di nuove contestazioni sui fatti
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale comprendere i limiti e le regole di ogni grado di giudizio. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio cardine del nostro sistema processuale: non è possibile presentare per la prima volta in sede di legittimità contestazioni che riguardano l’analisi dei fatti e delle prove. In caso contrario, il risultato sarà un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte di Appello per una serie di gravi reati: rapina aggravata, furto aggravato e porto abusivo di arma bianca. La condanna si basava su un solido quadro probatorio, che includeva accertamenti dattiloscopici e di genetica forense, analisi di tabulati telefonici e riconoscimenti fotografici effettuati da diversi testimoni, tra cui tre impiegati di banca e un cittadino che aveva assistito a una fase della rapina. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Le ragioni del ricorso inammissibile in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su diversi punti, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato ogni singola doglianza, dichiarando il ricorso inammissibile per ragioni procedurali e di merito.
Le Obiezioni sulle Prove Scientifiche
I primi due motivi del ricorso miravano a far dichiarare inutilizzabili gli accertamenti dattiloscopici e genetici. L’imputato sosteneva che i dati fossero incompleti e che i reperti potessero essere stati contaminati. La Corte ha immediatamente rilevato una criticità insormontabile: queste obiezioni venivano sollevate per la prima volta in Cassazione. Si tratta di questioni di merito che avrebbero dovuto essere discusse e valutate nelle fasi precedenti del processo, a partire dal giudizio di primo grado. La sede di legittimità, infatti, non può compiere nuove valutazioni sui fatti.
La Genericità e Infondatezza degli Altri Motivi
Anche gli altri motivi di ricorso non hanno avuto sorte migliore:
* Identificazione telefonica: I dubbi sull’utenza telefonica dell’imputato non erano stati sollevati in appello e, pertanto, erano preclusi.
* Riconoscimenti fotografici: Le critiche sono state giudicate generiche e non in grado di scalfire le argomentazioni della Corte di Appello.
* Mancanza di querela: L’eccezione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché agli atti risultava una chiara istanza punitiva da parte della persona offesa.
* Attenuanti generiche e pena: La Corte ha ritenuto corrette le motivazioni dei giudici di merito nel negare le attenuanti, data la gravità del fatto (preordinazione del crimine) e la personalità negativa dell’imputato, con diversi precedenti a carico.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su principi procedurali consolidati. In primo luogo, il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina le prove, ma si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Introdurre per la prima volta in questa sede contestazioni fattuali, come quelle sulla contaminazione dei reperti, è una strategia processualmente errata che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici e critici rispetto alla sentenza impugnata, non censure generiche. Infine, viene evidenziato come la condanna si reggesse su una pluralità di fonti di prova convergenti. Anche qualora le prove scientifiche fossero state escluse, la responsabilità dell’imputato era ampiamente dimostrata dai riconoscimenti testimoniali e dalle analisi telefoniche. Questo rende la contestazione su un singolo elemento probatorio non decisiva ai fini di un annullamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la strategia difensiva deve essere costruita e articolata fin dal primo grado di giudizio. Tutte le eccezioni e le contestazioni relative ai fatti e alla valutazione delle prove devono essere sollevate davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello. Tentare di introdurre nuovi argomenti di fatto dinanzi alla Corte di Cassazione è un errore che conduce a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di dover sostenere le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione contestazioni sulle prove (come DNA o impronte)?
No, la Corte ha stabilito che tali contestazioni, implicando una valutazione dei fatti, devono essere sollevate nelle fasi di merito precedenti (primo grado e appello). Introdurle in sede di legittimità le rende inammissibili.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su motivi generici?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile anche perché alcuni motivi, come quelli sull’identificazione fotografica, erano generici e non si confrontavano criticamente con le motivazioni dettagliate della sentenza impugnata. I motivi di ricorso devono essere specifici.
Una condanna può reggersi anche se una delle prove viene contestata?
Sì. In questo caso la Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’imputato era fondata su una pluralità di fonti di prova (riconoscimenti di testimoni, analisi di tabulati telefonici), rendendo non decisiva la contestazione relativa alle sole prove scientifiche ai fini della decisione finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologn che ha confermato la responsabilità dell’imputato per i delitti di rapina aggravata, aggravato e porto abusivo d’arma bianca;
rilevato che i primi due motivi che deducono l’inutilizzabilità degli accertamen dattiloscopici e di genetica forense risultano dedotti per la prima vota in sede di legitt in maniera, peraltro, del tutto generica- sull’assunto dell’incompletezza dei dati re all’identificazione biologica del prevenuto e della possibile contaminazione dei reperti, p che -implicando verifiche di merito- andavano sottoposti alla valutazione dei giudici de precedenti fasi, ad iniziare dal AVV_NOTAIO che avrebbe dovuto valutare la compatibilità RAGIONE_SOCIALE eccezi con il richiesto accesso al giudizio abbreviato; che, per altro verso, la pluralità d valorizzate ai fini del giudizio di responsabilità imponeva, comunque, la dimostrazione del decisività RAGIONE_SOCIALE prove contestate in rapporto alle risultanze ulteriori costituite, in par dall’analisi dei tabulati telefonici e dal riconoscimento effettuato non solo dai tre im della Banca di Imola ma anche dal teste COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME al cambio di vettura effettuato dai rapinatori;
considerato che i dubbi formulati nel terzo motivo in ordine all’identificazione dell’ute del COGNOME non sono stati oggetto di devoluzione in appello, risultando per l’effetto precl questa sede; peraltro, la Corte di merito ha dato conto a pag. 2 che i dati relativi alle u telefoniche dell’imputato e di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini a seguito di collegamento investigativo con la Squadra Mobile di Pra che procedeva per una rapina commessa ai danni di un ufficio postale il 28 febbraio 2020 con modalità analoghe all’episodio a giudizio e che era pervenuta all’individuazione d responsabili, tra cui il ricorrente; che i generici rilievi in ordine alla valenza RAGIONE_SOCIALE indi fotografiche sono privi di correlazione critica con le esaustive considerazioni svolte sul p dalla sentenza impugnata alle pagg. 5/6;
che il quinto motivo che eccepisce il difetto di querela in relazione al furto aggra contestato al capo c) è manifestamente infondato, risultando dalla denunzia di NOME NOME in data 24/2/2020 che la p.o. formulò espressa istanza punitiva nei confronti dei responsabil considerato che il conclusivo motivo che censura il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e la dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale alle pag 6/7 esposto le ragioni che ostano al riconoscimento, segnalando la gravità del fatto in ragion della preordinazione dell’illecito e la negativa personalità del prevenuto, gravato da pluri
specifici precedenti, nonché la congruenza del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, non ulteriormente mitigabile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente