Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10739 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/01/2000
avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d’appello di Palermo; udita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni depositate dalla Procura Generale, in persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME con le quali è stato chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell’Il settembre 2024, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 20 dicembre 2022, che, in esito a giudizio svol con rito abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile: per il capo A), del reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificando l’originaria imputaz relativa all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione a fine di cessi terzi di n. 3 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e n. 1 “pezzo” di sosta stupefacente di tipo hashish per un peso netto di grammi 1,63, commesso in Palermo, il 13 agosto 2019; per il capo B), del reato previsto dall’art. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4 d. n. 309/1990, perché, con più condotte esecutive in attuazione del medesimo disegno criminoso, cedeva a NOME COGNOME n. 2 bustine di plastica trasparente, con chiusura a pression contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 2,98 circa. Fatto commesso in Palermo, il 13 agosto 2019.
Per l’effetto, riunite le condotte sotto il vincolo della continuazione e operata la rid per la scelta del rito, l’imputato era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed 1400 di multa, nonché disposta la confisca del denaro sequestrato e la confisca e distruzione d quanto altro in sequestro.
2. I fatti sono stati ricostruiti nei seguenti termini. Il 13 agosto 2019, durante un serv prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere INDIRIZZO d Palermo, alcuni Carabinieri notavano la presenza dell’imputato attorniato da numerosi ragazzi presso la INDIRIZZO. Intorno alle 17:00 lo COGNOME veniva avvicinato da un soggetto rimasto sconosciuto, il quale gli consegnava una banconota e restava sul posto ad attenderlo; conservato il denaro nella tasca dei pantaloni, l’imputato si dirigeva poi verso alcune cass birra poste sul marciapiede adiacente, fra le quali prelevava una bustina trasparente da un’alt busta più grande. Lo Spampinato, dunque, tornava sui suoi passi e consegnava la bustina all’individuo in attesa, il quale subito dopo sedeva a un tavolo poco distante, in compagnia una donna e confezionava artigianalmente una sigaretta con il contenuto della confezione appena ricevuta. Successivamente, alle 17:20 circa, un altro individuo, anche egli rimasto ignoto dirigeva verso l’imputato e gli consegnava una banconota. Anche in questo caso, riposto il denaro nella tasca dei pantaloni, lo COGNOME si dirigeva verso le vicine casse di birra e prelev nuovamente un’altra bustina di plastica trasparente; ritornato sui suoi passi, l’impu consegnava la bustina al soggetto che nel frattempo era rimasto ad attenderlo sul luogo del pagamento. Infine, intorno alle 18:15, lo COGNOME veniva avvicinato da altri due uomini, un dei quali gli consegnava una banconota. Nuovamente direttosi verso le casse di birra sul marciapiede adiacente, e prelevate questa volta due bustine trasparenti, l’imputato ritornava s posto e le consegnava a uno dei due uomini.
In occasione di quest’ultima osservazione, i militari procedevano al fermo del soggetto ch aveva appena ricevuto la bustina. Lo stesso consegnava spontaneamente agli intervenienti due bustine di plastica trasparente con chiusura a pressione, contenente della sostanza vegetale di colore verde. Intorno alle 18:30, seguiva il fermo e la perquisizione di COGNOME, trovato possesso di una somma di denaro pari a euro 40, suddivisa in due banconote da 20.
Contestualmente gli operanti, recatisi verso le casse di birra presso le quali lo Spampina era stato visto dirigersi per prelevare le bustine cedute, rinvenivano una busta di plas trasparente contenente tre dosi di sostanza vegetale di colore verde. I successivi accertament sulla sostanza in sequestro documentavano che si trattava di cannabis.
La Corte di appello ha disatteso tutti i motivi d’impugnazione, relativi alla manc esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen eccessività del trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere contenuto nei limiti del minimo edittale, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in subordine, la mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con il lavoro di pubblica utilità ex art. n. 689/1981, come modificato dall’art. 71, lett. a) I. n. 150/2022.
Con l’unico motivo di ricorso, la difesa eccepisce l’inosservanza di legge (art. 81 c.p.) conseguente vizio di motivazione, in quanto la Corte d’Appello non ha assorbito il reato cessione di sostanza stupefacente di cui al capo B) dell’imputazione nel più grave reato detenzione di sostanze stupefacenti di cui al capo A) dell’imputazione.
Il medesimo contesto spazio temporale in cui è avvenuta la cessione a favore del primo acquirente e il ritrovamento della sostanza stupefacente a carico del ricorrente, nonché l’assenz di rilevanti differenze in ordine sia alla tipologia di sostanza stupefacente rinvenuta risp quella ceduta, sia ai luoghi di occultamento, che alle modalità di conservazione militerebbero p un unico fatto concreto e non per il concorso di reati, avvinti dal vincolo della continuazione
La Procura generale, nella persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ricordando ch Suprema Corte ha stabilito che, le diverse condotte previste dall’art. 73, d.P.R. n. 309 del 19 perdono la loro individualità, escludendo il concorso di reati, se costituiscono manifestazione potere di disposizione della medesima sostanza; circostanza che non ricorre nel caso in esame.
6. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza relativa alla non corretta applicazione dell’istituto della continuazione, pu presenza di un unico reato, è infatti inammissibile per tardività. Dai motivi di appello, com evince dalla lettura del relativo atto, conforme al riepilogo dei motivi di appello contenuto sentenza impugnata, emerge che la violazione dell’art. 81 cod. pen., in riferimento all’artic 73 D.P.R. 309/1990, non era stata dedotta.
Trova, quindi, applicazione il disposto dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., secondo cu il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla le manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, p violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
In particolare, seppure sia vero che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 23759 10/02/2023, Rv. 284666 – 01), ha avuto modo di affermare che le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con consegue esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano realizzate contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine, vi è dubbio che a tale conclusione si possa pervenire solo a seguito di una valutazione dei fa contestati (nel caso di specie quelli di cui al capo A e quello di cui al capo B della rubric non può essere demandata alla Corte di cassazione. Pertanto, non può essere superata la preclusione imposta dall’art. 606, comma 3, cod.proc.pen.
In definitiva, alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000,00.
Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata della sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 11 marzo 2025.