Ricorso inammissibile per motivi nuovi in Cassazione: un caso pratico
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel processo penale, specialmente quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare un caso emblematico, dove la mancata proposizione di un motivo nel giudizio d’appello ha precluso ogni possibilità di discussione in sede di legittimità. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali principi procedurali sono stati affermati.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La sua doglianza era specifica: chiedeva una mitigazione più generosa della pena, facendo leva sulla sussistenza di un’attenuante già riconosciuta dai giudici di merito, quella prevista dall’art. 89 del codice penale, relativa al vizio parziale di mente. In sostanza, pur avendo ottenuto il riconoscimento di tale circostanza, l’imputato riteneva che lo ‘sconto’ di pena applicato non fosse adeguato e ne chiedeva uno maggiore.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una duplice e solida argomentazione, una di carattere puramente processuale e l’altra che tocca, seppur indirettamente, il merito della valutazione fatta dal giudice precedente.
I Motivi di Inammissibilità: Il Principio di Devoluzione
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede in un principio cardine del processo d’appello: l’effetto devolutivo. La Corte ha rilevato che la specifica questione relativa alla quantificazione della riduzione di pena per l’attenuante non era mai stata sollevata né nell’atto di appello, né durante le conclusioni discusse davanti alla Corte di merito.
Questo significa che non si può ‘riservare’ un argomento per presentarlo per la prima volta in Cassazione. Il giudizio di legittimità serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti sui punti che sono stati loro sottoposti. Se un punto non è stato contestato in appello, si considera accettato e non può diventare oggetto di un nuovo motivo di ricorso in Cassazione.
La Valutazione di Merito della Corte d’Appello
In secondo luogo, la Cassazione ha aggiunto, quasi a voler rafforzare la propria decisione, che la sentenza impugnata aveva comunque tenuto in debita considerazione le condizioni personali dell’imputato al momento di determinare il trattamento sanzionatorio. Questo suggerisce che, anche se il motivo fosse stato ammissibile, probabilmente non avrebbe trovato accoglimento, poiché la valutazione del giudice d’appello era stata ritenuta completa e ben motivata.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio fondamentale della procedura penale: il perimetro del giudizio di legittimità è definito dai motivi presentati nei precedenti gradi di giudizio. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito dove si possono riproporre tutte le questioni, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto (error in iudicando) e sul rispetto delle norme procedurali (error in procedendo). Permettere di introdurre motivi nuovi in Cassazione snaturerebbe la sua funzione e violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce una lezione cruciale per la difesa tecnica: ogni atto di impugnazione deve essere completo ed esaustivo. È fondamentale articolare sin dall’appello tutti i motivi di doglianza, sia in punto di fatto che di diritto, per non rischiare di vedersi preclusa la possibilità di discuterli in Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo specifico (la richiesta di una maggiore riduzione della pena) non era stato presentato nel precedente grado di appello, né durante la discussione finale davanti alla Corte di merito.
È possibile presentare per la prima volta un nuovo motivo di contestazione direttamente alla Corte di Cassazione?
No, in base al principio devolutivo dell’appello, non è possibile presentare motivi nuovi in Cassazione che non siano stati precedentemente sottoposti al giudice dell’appello. Il giudizio di Cassazione si limita a verificare la legittimità delle decisioni prese sui motivi già discussi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma era di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10808 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 01/01/1978
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 105/ RG 35334
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto, concernente una maggiore mitigazione della pena per la sussistenza della riconosciuta attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., è inammissibile non solo perché non dedotto in appello, né in sede di conclusioni dinnanzi alla Corte di merito, ma perché la sentenza impugnata ha tenuto ampiamente conto delle condizioni personali dell’imputato anche per il trattamento sanzionatorio,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
La Consigliera eStensora
Il Preidente