Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione applichi rigorosamente i principi procedurali che regolano l’ammissibilità dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non è solo un esito negativo per il ricorrente, ma anche una riaffermazione della necessità di specificità e novità nei motivi di impugnazione. Il caso riguarda una condanna per tentata estorsione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale per chiunque si appresti a presentare un ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di tentata estorsione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano principalmente due. Il primo contestava la valutazione delle prove e la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Il secondo, invece, lamentava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante specifica prevista per il delitto tentato.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, basando la propria decisione su due distinti profili di criticità, uno per ciascun motivo di ricorso.
La Genericità del Primo Motivo: la ‘Pedissequa Reiterazione’
Il primo motivo è stato bocciato perché considerato una semplice e ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici di legittimità, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse difese, ma deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza di secondo grado, evidenziandone i presunti vizi logici o giuridici. In assenza di tale specificità, il motivo viene considerato solo ‘apparente’ e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già motivato in modo logico e puntuale la sussistenza del reato, basandosi su testimonianze univoche.
La Tardività del Secondo Motivo: il Divieto di ‘Nova’ in Cassazione
Ancor più netta è stata la censura sul secondo motivo. Il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento di un’attenuante. Tuttavia, la Corte ha rilevato che questa specifica richiesta non era mai stata avanzata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che non possono essere dedotti in Cassazione motivi non proposti in appello. Si tratta di un principio fondamentale che mira a garantire l’ordine processuale e ad evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
La Posizione della Parte Civile e il Diritto alle Spese Legali
Un aspetto di notevole interesse pratico riguarda la decisione sulle spese legali della parte civile. Pur avendo questa chiesto il rigetto del ricorso, la sua richiesta di condanna dell’imputato al pagamento delle spese di assistenza è stata respinta. La Corte ha chiarito che, per ottenere la liquidazione delle spese, la parte civile deve svolgere un’attività difensiva concreta, anche solo tramite memorie scritte, che contrasti attivamente le pretese avversarie e fornisca un ‘utile contributo’ alla decisione. La mera richiesta di rigetto o di inammissibilità, senza ulteriori argomentazioni, non è sufficiente.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’impugnante di andare oltre la semplice riproposizione di tesi già sconfitte, costruendo una critica mirata e pertinente alla decisione che si contesta. Il secondo è il principio devolutivo, secondo cui il giudizio di legittimità è circoscritto ai motivi dedotti in appello, precludendo l’introduzione di questioni nuove. Infine, la Corte ribadisce che il diritto al rimborso delle spese legali per la parte civile è subordinato a una partecipazione attiva e costruttiva al giudizio, non a una mera presenza formale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è presidiato da requisiti di ammissibilità rigorosi. La preparazione di un ricorso efficace richiede non solo la conoscenza del diritto sostanziale, ma anche una profonda comprensione delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo cruciale un’attenta valutazione strategica prima di intraprendere questa strada.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile introdurre un nuovo motivo di ricorso, come la richiesta di un’attenuante, per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, è inammissibile sollevare in Cassazione motivi che non siano stati precedentemente dedotti nei motivi d’appello.
Perché la richiesta di pagamento delle spese legali della parte civile è stata rigettata?
La richiesta è stata rigettata perché la parte civile si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso senza presentare memorie scritte o svolgere un’attività difensiva concreta volta a contrastare le argomentazioni del ricorrente e a fornire un utile contributo alla decisione della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24058 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LUCERA il 09/10/1972
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Davide;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
in particolare, i giudici di appello, attraverso un iter logico e puntuale, hanno correttamente motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, valorizzando le plurime ed univoche testimonianze rese dalle persone offese e da altri soggetti presenti in occasione del fatto (sul punto, si vedano le pagg. 7-9 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 56 comma 3 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3-5), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto che deve essere rigettata la richiesta avanzata dal patrono della parte civile di condanna dell’imputato alle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado, essendosi limitato nelle note di conclusioni a chiedere il rigetto e/o l’inammissibilità del ricorso. Al riguardo, sebbene vada riconosciuto alla parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, il diritto di ottenere la liquid delle spese processuali, occorre però che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contribu alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 – 03);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
Il Consigliere etensore
Il Preside