Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato erano una semplice ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Questo caso ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza per rivalutare i fatti, ma un controllo sulla legittimità e logicità della decisione precedente.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado per il reato di rapina impropria. Decidendo di impugnare la sentenza, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando principalmente tre vizi: il travisamento della prova in relazione alla dichiarazione di un testimone, un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo alla qualificazione del fatto. Secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere classificato come furto e non come rapina impropria.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione è netta e procedurale: i motivi addotti dal ricorrente non erano nuovi né specifici. Si trattava, infatti, di una ‘pedissequa reiterazione’ degli stessi argomenti già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello.
I giudici hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione critica e argomentata contro la sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le medesime doglianze senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice precedente rende l’atto di impugnazione solo apparentemente critico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che il tentativo del ricorrente era quello di ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti. La difesa cercava di imporre criteri di valutazione della prova diversi da quelli legittimamente adottati dal giudice di merito. La Corte ha invece rilevato che la motivazione della sentenza d’appello era esente da vizi logici e giuridici e che le ragioni della condanna erano state esplicitate in modo chiaro e convincente.
Il ricorso, omettendo di criticare in modo specifico e puntuale tale ragionamento, si è risolto in un tentativo infruttuoso di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Per questo motivo, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la sanzione per un’impugnazione che non rispetta i suoi requisiti funzionali. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare una critica specifica, logica e giuridicamente fondata contro le ragioni della decisione che si contesta. La semplice riproposizione di argomenti già respinti, senza un confronto dialettico con la motivazione del giudice, porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono una mera ripetizione di quelli già presentati e respinti nei gradi precedenti, senza offrire una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, rilevato che l’unico motivo, con cui si lamenta il travisamento di prova in relazione alle dichiarazioni del teste COGNOME, nonché il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto nel delitto di rapina impropria in luogo a quello di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la censura è volta ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-5);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigli e festensore GLYPH
Il Presid9nte