Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che la mancanza di specificità nei motivi di appello porta a una sola conseguenza: la declaratoria di ricorso inammissibile. Questo non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una condanna per reati fiscali, specificamente quelli previsti dagli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 74/2000. La sentenza di primo grado era stata interamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Contro questa seconda decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
L’imputato ha basato il suo ricorso su due punti:
1. Violazione di legge: Sosteneva la carenza dell’elemento soggettivo del reato, ossia la mancanza di dolo o colpa.
2. Vizio di motivazione: Lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e un’errata quantificazione della pena.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale in queste argomentazioni: la loro assoluta genericità. Il ricorso, infatti, si limitava a prospettare deduzioni astratte, prive di un ancoraggio concreto ai fatti e alle ragioni di diritto che avrebbero dovuto sostenerle.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, soprattutto, non specifico. La decisione si basa sull’applicazione rigorosa delle norme del codice di procedura penale che regolano la forma e il contenuto degli atti di impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza formulare alcuna critica puntuale e argomentata all’apparato motivazionale della decisione impugnata. Le affermazioni erano apodittiche, ovvero presentate come verità assolute senza alcuna dimostrazione a supporto.
Il fulcro della decisione risiede nel richiamo all’art. 581, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Nel caso di specie, questa specificità mancava del tutto.
L’inosservanza di tale requisito, come previsto dall’art. 591, lettera c), del codice di procedura penale, costituisce una causa di inammissibilità. Il ricorso non ha permesso alla Corte di comprendere dove e perché la sentenza d’appello sarebbe stata errata, trasformandosi in una mera richiesta di revisione generica, non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma, fissata equitativamente in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in un grado di giudizio elevato come la Cassazione, è subordinato al rispetto di regole formali precise, pensate per garantire l’efficienza del sistema e la serietà delle impugnazioni. Un ricorso generico non è solo inefficace, ma diventa anche un costo per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Mancava un’analisi critica e argomentata della sentenza impugnata, limitandosi a formulare richieste astratte senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a loro sostegno, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende l’obbligo per il ricorrente di indicare in modo chiaro e dettagliato le parti della sentenza che contesta e le ragioni precise (sia legali che fattuali) per cui ritiene che la decisione sia errata. Non è sufficiente una semplice affermazione di disaccordo o una richiesta generica di annullamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con(tent-errzla sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in confe della sentenza del primo giudice, ha condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli e 10 d.lgs.74/2000.
Avverso tale sentenza I ‘imputato ricorre per cassazione deducendo, con il primo mo violazione di legge in ordine alla responsabilità per carenza dell’elemento soggettivo d Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti gener ed erronea quantificazione della pena inflitta.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto non specifico, prospettando deduz generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le rich alcuna argomentazione critica all’impianto motivazionale della decisione impugnata.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugna indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e an al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato moti a fondamento del decisum.
Considerato che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica del diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo dell dei motivi addotti, è prevista dall’alt 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inam
Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in f della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore NOME ,
Il Presidente