Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sulla tecnica processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di motivi di impugnazione generici e non specifici. Il caso in esame riguarda un traffico internazionale di stupefacenti e dimostra come la mancata critica puntuale alla sentenza impugnata renda vana ogni speranza di riforma della decisione.
I Fatti del Caso: Importazione di Eroina nel Doppio Fondo
La vicenda giudiziaria ha origine con l’arresto di un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di eroina, precisamente oltre due chilogrammi. La sostanza stupefacente era abilmente occultata all’interno di un doppio fondo ricavato nel suo bagaglio. Durante le fasi di merito, l’imputato ha ammesso i fatti, confessando di aver accettato di commettere l’illecita importazione dietro la promessa di ricevere un compenso di 10.000 dollari. Sulla base di questi elementi, la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sua condanna.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando le proprie doglianze su tre punti principali:
1. Mancata assoluzione: si chiedeva una riconsiderazione generale che portasse all’assoluzione.
2. Assenza dell’elemento soggettivo: si contestava la sussistenza della volontà colpevole necessaria per configurare il reato.
3. Esclusione dell’aggravante: si richiedeva di non applicare l’aggravante prevista dall’art. 80 del d.P.R. 309/90, solitamente legata all’ingente quantità di droga.
Tuttavia, come vedremo, la modalità con cui questi motivi sono stati presentati è stata la causa della loro stessa rovina.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un vizio procedurale fondamentale: la totale mancanza di specificità dei motivi. Secondo i giudici, le argomentazioni della difesa erano “assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertive”.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che, in sede di legittimità, non è sufficiente riproporre le stesse questioni o presentare lamentele generiche. È indispensabile che il ricorrente si confronti analiticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche criticità, le contraddizioni o gli errori di diritto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha operato questa critica analisi. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, congrua e corretta in punto di diritto. I giudici di merito avevano infatti dato ampio conto degli elementi di prova a carico: il rinvenimento della droga nel doppio fondo del bagaglio, l’ingente quantitativo e la stessa confessione dell’imputato. Di fronte a un quadro probatorio così solido e a una motivazione ben argomentata, il ricorso si è limitato a formulare delle mere asserzioni, senza scalfire minimamente l’impianto accusatorio confermato in appello. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio cardine del processo penale di legittimità: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, non una generica lamentela. Per avere successo, deve individuare e argomentare vizi specifici della decisione impugnata. In mancanza di ciò, il risultato è un ricorso inammissibile, che comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di un’attenta e puntuale preparazione delle impugnazioni dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano completamente generici e assertivi. La difesa non ha formulato una critica specifica e analitica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che è un requisito fondamentale per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna nei gradi di merito?
Le prove decisive sono state il rinvenimento di un ingente quantitativo di eroina (oltre 2 kg) nascosto nel doppio fondo del bagaglio dell’imputato e la stessa ammissione di quest’ultimo, che aveva confessato di aver accettato di trasportare la droga in cambio di una promessa di 10.000 dollari.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: mancata assoluzione dell’imputato, assenza dell’elemento soggettivo del reato, esclusione dell’aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90.
Le doglianze contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assert I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perch non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ‘ricorrente, in concreto, non si confront C L adeguatamente con la motivazione dtla Corte di appello di Roma, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elemen di prova a carico del prevenuto (rinvenimento dello stupefacente nel doppio fondo del suo bagaglio) e dell’ingente quantitativo dell’eroina trovata in suo possesso (oltre Kg. 2 lordi), circostanze peraltro ammesse dallo stesso imputato, prestatosi a commettere l’illecita importazione dietro la promessa di corresponsione di 10.000 dollari, come riportato nella sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
DEpoITATA
Il
Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME