Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11072 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/02/1968
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di tentativo aggravato di furto in abitazi ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando violazione legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori e, in partico al mancato raggiungimento della prova in ordine all’individuazione dell’identità del ricorr quale autore del fatto, e, più in generale, in relazione all’affermazione di penale responsabil
2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché so riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critic argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 de 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in tema di motivi d’appello, ma i cui princ possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Cor territoriale, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, p immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di pro ordine alla responsabilità penale del ricorrente, affrontando i temi della attendibilità e coe delle dichiarazioni del testimone oculare rispetto agli altri elementi probatori e anche ad adiuvandum, della assenza di una spiegazione alternativa logica offerta dal ricorrente.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandos assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 1 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.