Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
Il ricorso inammissibile è un esito purtroppo comune per chi si rivolge alla Corte di Cassazione senza un’adeguata preparazione tecnica. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a questa declaratoria, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e basate su elementi concreti presenti agli atti. Analizziamo il caso di un imputato che, dopo una condanna per essersi allontanato dalla detenzione domiciliare, ha visto il suo ricorso respinto senza nemmeno un esame nel merito.
I Fatti del Procedimento
Il caso ha origine dalla condotta di un individuo sottoposto al regime di detenzione domiciliare. Secondo le sentenze dei giudici di merito (primo grado e appello), l’imputato si era allontanato dal proprio domicilio per diversi giorni, violando le prescrizioni imposte. A seguito della condanna confermata dalla Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale, constatando che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo così definitiva la condanna inflitta in appello.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due ragioni fondamentali, che costituiscono errori tipici da evitare nella stesura di un ricorso per Cassazione.
Primo Motivo: Censure Basate su Fatti non Risultanti dagli Atti
Il primo motivo di ricorso si fondava su un’affermazione di fatto: l’imputato sosteneva di essersi costituito in carcere, circostanza che, a suo dire, avrebbe dovuto essere valutata diversamente. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato che né nella sentenza di primo grado né in quella d’appello emergeva tale elemento. I giudici di merito avevano accertato unicamente l’assenza dal domicilio. Poiché il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità e non di fatto, la Corte non può prendere in considerazione elementi nuovi o non documentati nel fascicolo processuale. La doglianza è stata quindi respinta perché la presunta violazione di legge non si basava su “elementi emergenti dagli atti”.
Secondo Motivo: La Mera Riproduzione delle Argomentazioni d’Appello
Il secondo motivo di ricorso inammissibile riguardava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio procedurale fatale. Le argomentazioni presentate erano una semplice riproposizione di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione efficace non può limitarsi a ripetere le stesse lamentele, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni giuridiche esposte nella sentenza impugnata. Il ricorrente, in altre parole, non si è confrontato con la motivazione del giudice d’appello, non riuscendo a dimostrare perché quella decisione fosse giuridicamente errata.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e precisione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che le censure siano:
1. Ancorate agli atti processuali: Le affermazioni di fatto devono trovare riscontro nei documenti e nelle prove già acquisite nei gradi di merito.
2. Specifiche e critiche: Non è sufficiente ripetere argomenti già respinti, ma è necessario attaccare specificamente la struttura logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto.
La mancata osservanza di queste regole non solo impedisce l’esame del caso nel merito, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, che vede la sua condanna diventare definitiva e si trova a dover pagare un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: il primo motivo si basava su una circostanza di fatto (la costituzione in carcere) che non risultava dagli atti processuali; il secondo motivo era una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza confrontarsi criticamente con le ragioni specifiche per cui il giudice precedente le aveva respinte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza valide ragioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
53/ RG 19056
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile:
a) perché, in ordine al primo motivo, né dalla sentenza di appello né dalla sentenza di primo grado risulta che il COGNOME COGNOME sia costituito in carcere; si dà atto nelle sentenze di meri l’imputato dal 10 al 14 febbraio del 2020 risultava assente dal domicilio, in cui avrebbe dovut trovarsi perché ristretto in regime di detenzione domiciliare: null’altro viene evidenziat sentenza nè la difesa ha contestato la ricostruzione del fatto nei termini indicati dai decident merito. Pertanto, la dedotta violazione di legge non riposa su elementi emergenti dagli atti;
b) perché, in relazione al secondo motivo, le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta (si veda pag. 4 quanto alla dosimet della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 novembre 2025.