Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Impugnazione non Possono Essere Nuovi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come un ricorso inammissibile possa derivare non solo da vizi di forma, ma anche da errori strategici commessi nei gradi di giudizio precedenti. La Suprema Corte ha ribadito due principi fondamentali della procedura penale: la preclusione di motivi non dedotti in appello e la necessità di specificità delle censure.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, ovvero una fattispecie di lieve entità legata agli stupefacenti. L’imputato, dopo la condanna, presentava appello, ma le sue doglianze si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, chiedendo una pena più mite.
La Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado. A questo punto, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, ma questa volta sollevava due ordini di motivi: uno relativo alla sua responsabilità penale, contestando il merito della condanna, e un altro, di nuovo, sulla dosimetria della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46617/2023, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti.
La Preclusione dei Motivi Nuovi in Cassazione
Il primo e più rilevante motivo di inammissibilità riguarda la contestazione sulla responsabilità. La Corte ha rilevato che questa doglianza non era mai stata sollevata nell’atto di appello. In base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile dedurre in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei precedenti gradi di giudizio. Questo principio impedisce che l’imputato possa “riservarsi” argomenti per il giudizio di legittimità, garantendo ordine e coerenza al processo.
La Genericità delle Censure sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è stato respinto. La Corte ha definito le critiche come “aspecifiche”. L’imputato, infatti, non aveva mosso contestazioni puntuali e argomentate contro la motivazione della Corte d’Appello, ma si era limitato a riproporre lamentele generiche. Secondo la Suprema Corte, un ricorso è ammissibile solo se si confronta criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone vizi logici o giuridici specifici, e non limitandosi a esprimere un mero dissenso.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si ancora a principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità dei motivi non precedentemente dedotti in appello discende direttamente dall’effetto devolutivo dell’impugnazione: il giudice superiore può pronunciarsi solo sui punti della sentenza che sono stati specificamente contestati. Introdurre questioni nuove in Cassazione equivarrebbe a eludere questo principio, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa che non è. La Cassazione non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Per quanto riguarda la specificità dei motivi, la Corte ribadisce che il ricorso non può essere una semplice lamentela. Deve contenere una critica argomentata, precisa e pertinente, capace di incrinare la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Le doglianze generiche, che non si confrontano con le ragioni “puntuali ed esaustive” fornite dal giudice di merito, non superano il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito per la difesa tecnica. Le implicazioni pratiche sono chiare e significative:
1. Completezza dell’atto di appello: È fondamentale che l’atto di appello sia redatto in modo completo ed esaustivo, includendo tutte le possibili censure, sia di merito che di legittimità. Omettere un motivo in questa fase significa precludersi la possibilità di sollevarlo in Cassazione.
2. Specificità delle critiche: Le impugnazioni devono essere tecnicamente accurate. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario analizzare la motivazione del giudice e individuare i vizi specifici, argomentando in modo puntuale le proprie ragioni.
3. Conseguenze dell’inammissibilità: Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di una possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che aggravano la posizione del condannato.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che i motivi di ricorso non dedotti precedentemente in appello non possono essere presentati per la prima volta in sede di legittimità, pena l’inammissibilità, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Perché il motivo relativo alla quantificazione della pena è stato giudicato inammissibile?
È stato giudicato inammissibile perché ritenuto “aspecifico”. L’appellante non ha criticato puntualmente la valutazione della Corte d’Appello, ma si è limitato a doglianze generiche che non si confrontavano con la motivazione esaustiva della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46617 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46617 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CLEMENTE NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO CLEMENTE
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzioNOMErio;
che sotto il profilo della dosimetria della pena – aspetto che viene comunque trattato nel ricorso – le doglianze sono aspecifiche in quanto non si confrontano con la puntuale e esaustiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023