Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla disciplina delle impugnazioni nel processo penale, chiarendo i confini entro cui deve muoversi un ricorso per Cassazione per non essere dichiarato ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità motivi che non siano stati precedentemente sottoposti al giudice dell’appello. La vicenda riguarda un imputato che, dopo la condanna in secondo grado, si è rivolto alla Cassazione lamentando la mancata concessione di alcuni benefici.
I Fatti del Caso Giudiziario
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Con il primo, lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato il suo stato di incensurato. Con il secondo motivo, invece, deduceva il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante.
La difesa mirava a ottenere una riforma della sentenza di secondo grado, puntando su presunte omissioni e vizi nella valutazione da parte dei giudici di merito. Tuttavia, l’esito del ricorso sarà ben diverso da quello sperato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, analizzando separatamente i due motivi proposti e riscontrando in entrambi vizi procedurali insuperabili.
Il Motivo Ritenuto Aspecifico
Il primo motivo, relativo alla sospensione condizionale, è stato giudicato inammissibile per la sua aspecificità. I giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza d’appello aveva già motivato il rigetto del beneficio sulla base di un fatto preciso: l’imputato aveva commesso atti di resistenza a pubblico ufficiale in due occasioni ravvicinate nel tempo. Il ricorso, secondo la Corte, non si confrontava adeguatamente con questa specifica motivazione, limitandosi a insistere sullo stato di incensuratezza senza smontare il ragionamento del giudice di merito. Un motivo di ricorso è specifico solo quando attacca direttamente e puntualmente le ragioni della decisione impugnata.
Il Motivo Nuovo e l’Inammissibilità ex Art. 606 c.p.p.
Il secondo motivo ha subito una sorte ancora più netta. La richiesta di concessione della circostanza attenuante, ai sensi dell’art. 62, n. 2 c.p., è stata dichiarata inammissibile perché non era mai stata dedotta nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Non essendo questo il caso, la doglianza è stata considerata ‘nuova’ e, come tale, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del sistema processuale: la gradualità dei giudizi e la devoluzione delle questioni al giudice superiore. L’appello trasferisce al giudice di secondo grado la cognizione del processo limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Ciò che non è oggetto di doglianza in appello si consolida e non può essere riproposto, per la prima volta, davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non riesaminare i fatti (giudizio di merito).
Di conseguenza, la Corte ha agito in stretta aderenza ai principi procedurali, sanzionando con l’inammissibilità un ricorso che tentava di superare i limiti imposti dalla legge per le impugnazioni. La decisione riafferma che il processo ha una struttura rigida e che le parti hanno l’onere di articolare compiutamente le proprie difese nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di appello completi e dettagliati. Omettere di sollevare una specifica doglianza nel secondo grado di giudizio preclude la possibilità di farlo successivamente in Cassazione, con la conseguenza di un ricorso inammissibile. Questo comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro. La strategia difensiva deve essere quindi delineata con precisione fin dalle prime fasi dell’impugnazione, per evitare preclusioni procedurali insormontabili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché un motivo è stato ritenuto aspecifico, in quanto non affrontava la motivazione della sentenza impugnata, mentre l’altro motivo è stato considerato nuovo, poiché la relativa questione non era stata sollevata nel precedente atto di appello.
È possibile presentare nuove eccezioni o motivi di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, in base a quanto stabilito dalla Corte e dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non è possibile dedurre in Cassazione motivi che non siano stati prospettati nell’atto di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42947 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, COGNOME NOME deduce la violazione di legge in relazione all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di incensuratezza dell’imputato;
Considerato che il secondo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come l’imputato abbia commesso atti di resistenza a pubblico ufficiale a breve distanza di tempo e, segnatamente, in data 17 agosto 2021 e 26 agosto 2021;
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen., è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stata dedotta nell’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.