Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui si muove il giudizio della Corte di Cassazione, specialmente quando si tratta di un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un abuso edilizio, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per comprendere la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Analizziamo come la Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, consolidando paletti procedurali invalicabili.
La vicenda processuale
I protagonisti della vicenda sono la proprietaria di un terreno e il legale rappresentante di una società agricola. Entrambi sono stati condannati per il reato previsto dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001, per aver realizzato un capannone destinato alla vendita di prodotti agricoli in modo difforme da quanto dichiarato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
In particolare, la costruzione era stata chiusa su tutti i lati con pannelli coibentati e adibita a scopi commerciali, mentre avrebbe dovuto essere una semplice serra. Ritenendo ingiusta la condanna, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Le argomentazioni dei ricorrenti
I motivi presentati alla Suprema Corte erano essenzialmente due:
1. Violazione di legge sulla responsabilità: Il legale rappresentante della società sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile, in quanto non era il proprietario del fondo su cui era stato commesso l’abuso.
2. Vizio di motivazione e violazione di legge: Entrambi i ricorrenti chiedevano l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando entrambe le argomentazioni sulla base di principi procedurali consolidati. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Inammissibilità del primo motivo: la novità della doglianza
La prima doglianza, relativa alla presunta assenza di responsabilità del legale rappresentante non proprietario, è stata ritenuta inammissibile perché non era mai stata sollevata nei precedenti motivi di appello. La Corte ha ribadito un principio cardine del processo: non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi che si sarebbero dovuti e potuti proporre nel giudizio di merito. Introdurre argomenti nuovi in sede di legittimità snaturerebbe la funzione della Cassazione, che è quella di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, non di esaminare per la prima volta aspetti della difesa.
Inammissibilità del secondo motivo e i limiti del giudizio di legittimità
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha spiegato che la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto implica una valutazione di merito, cioè un’analisi concreta delle circostanze del reato. Questo tipo di valutazione è riservato esclusivamente al giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello).
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua ed esauriente per negare la particolare tenuità, facendo riferimento a elementi concreti come:
* Le dimensioni significative dell’opera abusiva.
* Le caratteristiche costruttive (chiusura totale con pannelli coibentati).
* La destinazione a scopi commerciali, diversa da quella (serra) che sarebbe stata consentita.
Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti, la Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto, senza poterla riesaminare.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma con forza due principi fondamentali della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso, che non possono essere introdotti ex novo in Cassazione, e l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente motivate da parte del giudice di legittimità. Per gli operatori del diritto, è un monito a strutturare la difesa in modo completo fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni non potranno essere sanate davanti alla Suprema Corte.
Perché il motivo di ricorso del legale rappresentante è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la questione della sua presunta mancanza di responsabilità, in quanto non proprietario del fondo, non era stata sollevata nei motivi di appello. In Cassazione non è possibile presentare doglianze nuove che dovevano essere formulate nei gradi di merito.
Per quale ragione la Corte di Cassazione non ha valutato la richiesta di applicare la ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte non ha valutato tale richiesta perché si tratta di un giudizio di merito, riservato ai giudici dei gradi precedenti. La Corte d’Appello aveva già escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione considerata logica e completa, basata sulla dimensione, le caratteristiche e la destinazione commerciale dell’abuso edilizio. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, ben motivata, del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se non si ravvisa un’assenza di colpa nel proporre il ricorso, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9521 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9521 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il 01/04/1989 COGNOME NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il 24/02/1963
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME, nella qualità di proprietaria di un fondo, e COGNOME Michele, nella di legale rappresentante di una società agricola, ricorrono per cassazione avverso la in epigrafe indicata, con cui i ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all’ 380/2001, in relazione alla costruzione di un capannone per la vendita di prodotti ag difformità della SCIA, deducendo, con il primo motivo formulato nell’interesse di COGNOME violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, non essendo proprie fondo su cui è stato commesso l’abuso e, con il secondo motivo, vizio della motivaz violazione di legge in ordine all’art. 131 bis cod. pen.
La prima doglianzanon è deducile, non essendo stata formulata con i motivi di appe ICtlastk~4 seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deduc in sede di legittimità, investendo valutazioni riservate alla cognizione del giudice di cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sor motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seg giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, a pag. 3 del provvedimento imp il giudice a quo ha fatto richiamo alle dimensioni dell’opera edilizia abusiva, alle car della costruzione, che era stata chiusa su tutti i lati con pannelli coibentati, alla su a scopi commerciali, e non a serra, come avrebbe dovuto essere adibita.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, rite equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente