Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, non sempre si ottiene una nuova valutazione completa del caso. Un esito molto comune è la dichiarazione di ricorso inammissibile, che si verifica quando i motivi presentati dall’appellante sono palesemente privi di fondamento. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di questo principio, confermando una condanna per spaccio di lieve entità e delineando i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La pena inflitta era di 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. La Corte di Appello di Palermo, pur riformando parzialmente la sentenza per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, aveva confermato nel resto la condanna. Insoddisfatto, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali, entrambi finalizzati a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite:
1. Il diniego delle attenuanti generiche: La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedere le attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
2. L’eccessività della pena: Si lamentava una violazione degli articoli 132 e 133 del codice penale, ritenendo che la pena inflitta fosse sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
Questi motivi, tuttavia, si sono scontrati con il rigoroso vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, giudicandoli manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Vediamo perché.
Analisi del Primo Motivo: Le Attenuanti Generiche
La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte di Appello di negare le attenuanti generiche fosse tutt’altro che irragionevole. I giudici di merito avevano evidenziato l’assenza di profili meritevoli di un positivo apprezzamento. In particolare, è stato sottolineato che:
* L’imputato aveva ammesso solo le cessioni di droga colte in flagranza dalla Polizia Giudiziaria.
* Aveva affermato che la restante sostanza fosse per uso personale, tentando di minimizzare la sua condotta.
* Aveva dichiarato di cedere sostanze a qualche amico ogni 15-20 giorni, pur essendo titolare di reddito di cittadinanza, un dettaglio che non deponeva a suo favore.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, è logica e ben motivata, e pertanto non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Analisi del Secondo Motivo: La Congruità della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato palesemente infondato. La Corte territoriale aveva giustificato l’entità della pena sulla base di un dato oggettivo e significativo: dalla sostanza detenuta era possibile ricavare oltre 130 dosi medie singole. Questo elemento è stato considerato sufficiente a escludere che la pena fosse eccessiva e a giustificare la decisione dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Il suo compito non è quello di rivalutare i fatti, ma di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che le motivazioni delle sentenze precedenti siano logiche e non contraddittorie.
Quando, come in questo caso, le valutazioni dei giudici di appello sono coerenti e ben argomentate, non c’è spazio per accogliere obiezioni che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (diniego delle attenuanti generiche ed eccessività della pena) sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. La Corte ha stabilito che la valutazione dei giudici di merito era logica, coerente e non presentava vizi di legittimità.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche?
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giustificata dall’assenza di elementi positivi da valutare. In particolare, l’imputato aveva fatto ammissioni solo parziali (relative ai fatti osservati direttamente dalla polizia) e la sua condotta di spaccio avveniva mentre percepiva il reddito di cittadinanza.
Come è stata giustificata l’entità della pena?
La Corte ha ritenuto la pena adeguata basandosi su un dato oggettivo: dalla sostanza stupefacente sequestrata era possibile ricavare oltre 130 dosi medie singole. Questo quantitativo è stato considerato un indice di gravità sufficiente a giustificare la sanzione di 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 giug che, in parziale riforma della decisione resa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunal il 16 giugno 2022, ha riconosciuto il beneficio vcarTMZior la pena a NOME COGNOME, confermando per il resto la condanna del medesimo alla pena di mesi 6 di reclusione 1.200 di multa, in relazione al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, in Cinisi il 4 e il 5 marzo 2022.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego del generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rim maniera non irragionevole, l’assenza di profili suscettibili di positivo apprezzamen ricorrente ammesso solo le cessioni cadute sotto la diretta osservazione della RG., che la restante sostanza era detenuta per uso personale e precisando di cedere a qua la sostanza che lui acquistava ogni 15-20 giorni, pur essendo titolare di reddito di
Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli art. 132 pen., è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale escluso c irrogata fosse eccessiva, dovendosi tenere conto che dalla sostanza detenuta erano oltre 130 dosi medie singole (pag. 5 della sentenza impugnata).
Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non ad specifici, differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rile declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.