Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di Ripetere gli Stessi Motivi
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, il ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere le regole del gioco. Non basta essere in disaccordo con la sentenza precedente; è necessario sollevare questioni di pura legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una lezione cruciale: presentare un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo dei motivi già discussi in Appello non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la forma e la sostanza del ricorso sono così importanti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino a carico di un imputato per diversi reati, tra cui quelli previsti dagli articoli 495 (falsa attestazione a un pubblico ufficiale), 337 (resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis (oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario) del codice penale. L’imputato, non accettando la conferma della sua condanna, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, articolando quattro specifici motivi di doglianza.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Ripetitivo e quindi Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i Giudici hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha stabilito che i quattro motivi di ricorso non erano ammissibili in sede di legittimità perché si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello.
In particolare, il ricorrente aveva contestato:
1. La sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 337 c.p.
2. Il riconoscimento della recidiva.
3. Il diniego delle attenuanti generiche.
4. L’entità della pena inflitta.
La Cassazione ha evidenziato che su tutti questi punti la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente. Presentare gli stessi identici argomenti in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o un difetto manifesto di motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa che non rientra nelle competenze della Suprema Corte. Inoltre, per quanto riguarda una richiesta di correzione di errore materiale (l’errata indicazione del Tribunale nel dispositivo della sentenza), la Corte ha chiarito che tale procedura spetta al giudice che ha emesso l’atto (“giudice a quo”), secondo l’art. 130 del codice di procedura penale, e non può essere trattata in sede di valutazione dell’ammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle lamentele già avanzate in appello. È necessario strutturare i motivi in modo da attaccare la sentenza su vizi di legittimità, dimostrando dove e come il giudice di secondo grado abbia violato la legge o abbia fornito una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un’ulteriore spesa per il ricorrente, che viene sanzionato per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di ultima istanza. Pertanto, un’attenta analisi preliminare sulla reale sussistenza di vizi di legittimità è un passo imprescindibile prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma in denaro (tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione non consentita.
Come si corregge un errore materiale presente in una sentenza impugnata?
Secondo l’ordinanza, la correzione di un errore materiale, come l’indicazione di un tribunale errato, non viene gestita dalla Corte di Cassazione nel giudizio di ammissibilità. La competenza a provvedere alla correzione è del giudice che ha emesso il provvedimento viziato (il “giudice a quo”), in base a quanto previsto dall’art. 130 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35758 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 495, 337 e 341-bis cod. pen. (capi A, B e C – non capi 1 e 2 come erroneamente indicato in ricorso);
Considerato che i quattro motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su sussistenza dei reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., ritenuta sussistenza della recidiva, diniego delle attenuanti generiche e entità della pena);
Chiarito che nel caso di inammissibilità dell’impugnazione sulla richiesta di correzione di errore materiale (Tribunale di Novara e non Tribunale di Torino come indicato in dispositivo) deve provvedere il giudice a quo ex art. 130 comma 1, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025