Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario formulare critiche precise, dettagliate e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta le conseguenze di un’impugnazione carente di specificità, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a sanzioni economiche. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per assicurare che il giudizio di legittimità si concentri sulle reali violazioni di legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 387-bis del codice penale, ovvero la violazione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo criticava il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, l’eccessiva severità della pena e la negata sostituzione della detenzione con una sanzione pecuniaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando un vizio insanabile nell’impostazione stessa dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti. Vediamo nel dettaglio le ragioni.
Genericità sulla Responsabilità Penale
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha osservato che le argomentazioni del ricorrente erano semplici “enunciazioni riproduttive” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripetere le stesse difese senza confrontarsi specificamente con l’apparato argomentativo logico e puntuale utilizzato dai giudici di secondo grado per confermare la sua colpevolezza. Un ricorso in Cassazione, invece, deve “demolire” punto per punto il ragionamento della sentenza impugnata, non ignorarlo.
Carenza di Specificità sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato generico e privo di specificità. Il ricorrente si è lamentato della severità della sanzione e della mancata applicazione di benefici, ma non ha contestato le argomentazioni “corrette e non illogiche” con cui il giudice di merito aveva giustificato le proprie scelte. Quando un giudice motiva adeguatamente le ragioni per cui, ad esempio, non concede le attenuanti generiche, l’appellante ha l’onere di dimostrare l’illogicità di tale motivazione, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La decisione sottolinea che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente, specifico e deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone con precisione i vizi. In assenza di tali requisiti, l’esito non può che essere una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere censure già esaminate nel precedente grado di giudizio e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale per il reato e criticava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche, l’eccessiva severità della pena e la negata sostituzione con una pena pecuniaria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1861 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il 17/12/1996
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28398/24 CREATI
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 387-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, all’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e alla negata sostituzione con la pena pecuniaria), oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024