Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e perentori nel processo giudiziario. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa portare a una bocciatura immediata, senza neppure entrare nel merito della questione. Questo caso, riguardante una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, sottolinea un principio fondamentale: ogni censura mossa a una sentenza deve essere supportata da argomentazioni chiare, specifiche e ben fondate.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione.
L’Unico Motivo di Ricorso: Un Generico Vizio di Motivazione
Il ricorrente ha basato la sua intera difesa in sede di legittimità su un presunto “vizio di motivazione” della sentenza d’appello. Tuttavia, come rilevato dalla Suprema Corte, questa doglianza è stata formulata in modo estremamente vago. Il ricorso, infatti, non esplicitava in alcun modo quali fossero le specifiche ragioni di diritto o gli elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenere la critica alla sentenza impugnata. In sostanza, si è limitato a enunciare un difetto senza dimostrarlo concretamente.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha adottato una decisione netta. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo dedotto non fosse consentito dalla legge in sede di legittimità proprio a causa della sua indeterminatezza. La formulazione generica ha impedito alla Corte di valutare la fondatezza della censura, portando a una chiusura immediata del procedimento. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria ma estremamente chiara. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una critica astratta e generica della decisione impugnata. È onere del ricorrente esplicitare in modo puntuale “le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura”. In assenza di tale specificità, il ricorso perde la sua funzione e si trasforma in un atto non idoneo a innescare il giudizio di legittimità.
La Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di cercare autonomamente i possibili errori nella sentenza di merito, ma di valutare critiche specifiche e argomentate. Un motivo generico, come quello presentato nel caso di specie, non permette questo tipo di valutazione e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chi opera nel diritto. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, richiede rigore, precisione e chiarezza. Non è sufficiente affermare che una sentenza è sbagliata; è indispensabile spiegare dettagliatamente perché, indicando le norme violate o le contraddizioni logiche nel ragionamento del giudice. La conseguenza di un approccio superficiale non è solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del cliente. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo, relativo a un vizio di motivazione, era stato formulato in modo completamente generico, senza specificare le ragioni di diritto o gli elementi di fatto a sostegno della critica.
Quale era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46620 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46620 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 23660/23 Andolina
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, relativo all’asserito vizio di motivazi non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del t generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023