Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, numero 37285 del 2024, offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a un esito sfavorevole per il proponente. Il caso in esame dimostra l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evidenziando come la Corte suprema tratti un ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni che hanno condotto a questa drastica decisione.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. I suoi motivi di gravame si concentravano principalmente su due aspetti: la valutazione della sua condotta, ritenuta non sufficientemente violenta per integrare il reato, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare l’atto di impugnazione, ha rilevato una carenza fondamentale: i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, non sollevava questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della legge, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha definito i motivi come “mere doglianze generiche e riproduttive”, evidenziando come fossero una sterile ripetizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La decisione sottolinea un principio cardine del processo di Cassazione: la Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che controlla la corretta applicazione del diritto. Pertanto, un ricorso inammissibile è la naturale conseguenza di un’impugnazione che tenta di ottenere un nuovo esame del merito della causa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità su argomenti chiari e consolidati. In primo luogo, ha evidenziato come le critiche mosse alla sentenza d’appello riguardo alla responsabilità per il reato di resistenza fossero del tutto generiche e non si confrontassero specificamente con le motivazioni del giudice di secondo grado.
In secondo luogo, e con ancora maggior enfasi, la Corte ha stigmatizzato la genericità del motivo relativo al diniego delle attenuanti. La Corte d’Appello aveva negato tali attenuanti per la mancanza di “elementi di segno positivo” a favore dell’imputato. Il ricorso, su questo punto, è stato giudicato “viepiù del tutto generico”, non offrendo alcun elemento concreto che potesse giustificare una diversa valutazione.
Di fronte a questa palese mancanza dei requisiti di legge, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili. Proporre un ricorso basato su doglianze generiche o sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti non solo è inutile, ma è anche controproducente. La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma definitiva della condanna, anche l’imposizione di sanzioni pecuniarie. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di un’attenta e rigorosa preparazione tecnica dell’atto di impugnazione, che deve concentrarsi sui vizi di legittimità della decisione e non su un’impossibile rivalutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze generiche e riproduttive di profili già adeguatamente valutati e respinti dal giudice di merito, e quindi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Quali erano i punti principali del ricorso respinto?
I punti principali del ricorso riguardavano la contestazione della ritenuta responsabilità per il reato ex art. 337 del codice penale, in relazione alla condotta violenta tenuta, e la critica al diniego delle attenuanti generiche per mancanza di “elementi di segno positivo”.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37285 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen., quanto alla condotta violenta tenuta; pag. 3 sul trattamento sanzionatorio, dove si valorizza per il diniego delle attenuanti generiche la mancanza di “elementi di segno positivo” e il ricorso sul punto è viepiù del tutto generico);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07 -924.