Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di un ricorso efficace, chiarendo perché un appello basato su motivi generici e ripetitivi è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso specifico riguarda la contestazione della validità di una testimonianza, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso e le Doglianze del Ricorrente
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo all’utilizzo delle dichiarazioni di un testimone. Secondo il ricorrente, questo testimone avrebbe dovuto essere considerato fin dall’inizio come persona indagata e, di conseguenza, le sue dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili perché assunte senza le garanzie difensive previste dagli articoli 63 e 64 del codice di procedura penale (come la presenza di un avvocato).
In sostanza, la difesa sosteneva che la testimonianza chiave del processo era processualmente viziata, minando alla base l’intero impianto accusatorio.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi che chiariscono i confini invalicabili del giudizio di Cassazione e i requisiti di specificità che ogni ricorso deve possedere per essere preso in considerazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dettagliatamente spiegato le ragioni della sua pronuncia, evidenziando le carenze strutturali del ricorso.
1. Ripetitività e Genericità dei Motivi:
Il primo punto sollevato dai giudici è che il ricorso era meramente “riproduttivo” di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha formulato una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni. La Cassazione ribadisce che un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione che contesta, non ignorarla o limitarsi a ripetere argomenti già superati.
2. Divieto di Rivalutazione delle Prove:
In secondo luogo, la Corte sottolinea che le doglianze del ricorrente miravano, in realtà, a ottenere una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di merito e non può riesaminare i fatti o riconsiderare il valore delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
3. Correttezza della Qualifica del Testimone:
Infine, entrando nel merito della questione sollevata, la Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello. È stato accertato che il testimone era effettivamente estraneo al reato. Di conseguenza, non doveva essere sentito fin dall’inizio come imputato o persona sottoposta a indagini. La sua qualifica di semplice testimone era corretta e, pertanto, le sue dichiarazioni erano pienamente utilizzabili senza le garanzie previste per l’indagato.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sulla natura e i limiti del ricorso in Cassazione. La decisione riafferma con forza che la Suprema Corte non è una sede per tentare una nuova discussione sul merito della causa. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico, pertinente e critico nei confronti della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre vecchie tesi o chiedere una nuova lettura dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia, quindi, consolida un principio cardine della procedura penale, garantendo l’efficienza e la funzione propria del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata, e perché chiedeva una rivalutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale era che le dichiarazioni di un testimone chiave non potevano essere utilizzate, in quanto questi avrebbe dovuto essere considerato un indagato fin dall’inizio e quindi interrogato con le garanzie difensive previste dalla legge (artt. 63 e 64 c.p.p.).
Come ha risposto la Corte sulla qualifica del testimone?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che il testimone era effettivamente estraneo ai fatti di reato. Pertanto, non era necessario qualificarlo come indagato o imputato e le sue dichiarazioni erano state correttamente acquisite e utilizzate nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il 04/08/1975
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l violazione di legge in relazione agli artt. 512, 63 e 64 cod. pro. pen., è indedu poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da spec critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulla piena utilizzabilità dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME nel corso delle indagini, in qua soggetto che non ha mai assunto la qualità di indagato, non necessitando quin delle garanzie degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.);
che, peraltro, tale doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legit avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergen processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 5 e ss. sentenza impugnata;
che la dedotta prospettazione risulta in palese contrasto con il dato normativ posto che – nel caso di specie e come ben evidenziato dalla Corte di appello teste non doveva essere sentito ab initio come imputato o persona sottoposta alle indagini, attesa la sua comprovata estraneità al fatto di reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
Il Consigliere COGNOME