Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di argomentazioni vaghe che non affrontano il nucleo della decisione impugnata. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce questo principio cruciale, respingendo l’appello di un imputato condannato per lesioni e minacce aggravate dalla finalità di discriminazione.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di lesioni (art. 582 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.), entrambi aggravati dalla finalità di discriminazione, ai sensi della legge Mancino.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi principali: la presunta erronea attribuzione del fatto, un vizio di motivazione sul nesso di causalità tra condotta e lesioni, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sostituzione della pena detentiva.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione, analizzando ciascun punto sollevato dalla difesa.
Primo e Secondo Motivo: La Genericità sull’Attribuzione del Fatto
I primi due motivi, relativi alla responsabilità dell’imputato e al rapporto di causa-effetto, sono stati giudicati generici. La Corte ha osservato che la difesa non si è confrontata con le argomentazioni logiche e coerenti della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato la sua decisione sulla convergenza di molteplici testimonianze dirette, ritenute attendibili. Limitarsi a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, senza individuare vizi logici specifici nella sentenza impugnata, non è sufficiente in sede di legittimità.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato il suo orientamento consolidato: per negare tale beneficio, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego evidenziando l’intensità del dolo e la totale mancanza di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato. Una motivazione considerata congrua e non censurabile.
Quarto Motivo: La Mancata Sostituzione della Pena Detentiva
Infine, la censura relativa al mancato accoglimento dell’istanza di sostituzione della pena detentiva è stata parimenti giudicata infondata. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per applicare sanzioni sostitutive costituisce un accertamento di fatto. Tale accertamento non è sindacabile in sede di Cassazione, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica. Nel caso di specie, la sentenza d’appello aveva esaurientemente spiegato le ragioni del diniego, rendendo il motivo di ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il giudizio di legittimità non rappresenta un terzo grado di merito. Il ricorrente non può limitarsi a presentare una propria ricostruzione alternativa dei fatti, ma deve individuare e dimostrare specifiche illogicità o violazioni di legge nel ragionamento del giudice precedente. I motivi di ricorso devono essere specifici e dialogare criticamente con la sentenza impugnata. In questo caso, i motivi sono stati considerati generici perché non hanno scalfito la coerenza e la completezza della motivazione della Corte d’Appello, che si basava su prove testimoniali solide e su una valutazione ponderata degli elementi a disposizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per la redazione dei ricorsi per Cassazione. Un atto di impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere redatto con precisione chirurgica. È necessario abbandonare le doglianze generiche e concentrarsi sull’individuazione di vizi concreti nel percorso logico-giuridico della sentenza che si intende contestare. La pronuncia conferma che la mancata critica puntuale delle argomentazioni del giudice di merito conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati. La difesa non si è confrontata specificamente con le motivazioni della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le proprie tesi senza evidenziare vizi logici o giuridici nel provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come le testimonianze?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove (ad esempio, valutare nuovamente l’attendibilità dei testimoni), ma di verificare che la sentenza impugnata sia stata emessa nel rispetto della legge e che la sua motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basandosi su due elementi principali ritenuti decisivi: l’elevata intensità del dolo (cioè l’intenzione di commettere il reato) e la totale mancanza di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione sufficiente e adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47858 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47858 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ARTURO nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 febbraio 2023 che ha confermato a condanna del 14 maggio 2021 del Tribunale cittadino in composizione monocratica in ordine ai reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., entrambi aggravati ex art.3 I. 205/1993 e come tali procedibili di ufficio e di competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 6 della citata legge (minaccia e lesioni aggravate dalla finalità di discriminazione).
-Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione quanto all’attribuibilità del fatto di reato all’odierno ricorrente nonché all’accertamento del rapporto di causalità tra le condotte violente e le lesioni patite dalla persona offesa, risultano generici dal momento che non si confrontano con le coerenti statuizioni della Corte territoriale, che con motivazione in fatto immune da vizi logici e in quanto tale non censurabile in questa sede, ha valorizzato la convergenza delle plurime testimonianze dirette escusse in dibattimento;
-Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che non si confronta con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5, punto 4.2., del provvedimento impugnato con riferimento alla intensità del dolo e alla mancanza di resipiscenza).
-Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato accoglimento della istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta è manifestamente infondato in quanto “in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico.” (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716); la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha esaurientemente motivato sulle ragioni del mancato accoglimento (par. 4.3.).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023.