Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole precise. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il vaglio preliminare della Corte, impedendo un esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi possa portare a questa conseguenza, con relative sanzioni economiche. Analizziamo insieme il caso.
Il Contesto: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). La Corte di Appello di Genova aveva successivamente confermato questa decisione.
L’imputato, non soddisfatto della sentenza di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La presunta erronea decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche.
2. La mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste, ma si ferma a un livello procedurale, evidenziando gravi carenze nella formulazione dell’atto di impugnazione.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nel principio della “specificità dei motivi”. Quando si presenta un ricorso, non è sufficiente lamentarsi genericamente della sentenza. È indispensabile indicare con precisione quali parti della decisione si contestano e, soprattutto, quali norme di legge sarebbero state violate, argomentando in modo chiaro e puntuale. Il ricorso in questione, invece, è stato giudicato come una mera ripetizione di lamentele generiche, prive di una critica effettiva e mirata contro le argomentazioni della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha basato la sua declaratoria di inammissibilità su due pilastri fondamentali.
Mancanza di Critica Effettiva
In primo luogo, i giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione analitica e dettagliata per spiegare perché aveva deciso di non concedere le attenuanti generiche. Il ricorso, invece di contestare punto per punto quelle argomentazioni, si è limitato a riproporre le stesse doglianze in modo vago, senza un reale confronto con la sentenza impugnata. Questo atteggiamento rende il ricorso privo della necessaria specificità.
Richieste non Formulate in Appello
In secondo luogo, per quanto riguarda la richiesta di sostituzione della pena, la Corte ha rilevato una mancanza ancora più grave: la richiesta non era mai stata avanzata nel precedente grado di giudizio. Non si può chiedere alla Cassazione di pronunciarsi su una questione che non è stata sottoposta alla valutazione della Corte d’Appello. Questo principio serve a garantire il corretto svolgimento dei gradi di giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale: l’impugnazione di una sentenza è un atto tecnico che non ammette improvvisazione. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea quindi l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato erano privi del requisito della specificità, risultando in una formulazione generica di lamentele, in parte già presentate in appello, e senza una critica effettiva e precisa alla decisione impugnata.
La Corte d’Appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello aveva illustrato analiticamente le ragioni che giustificavano la sua decisione di negare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in Cassazione?
In base a questa ordinanza, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44244 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
nn
n
•
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente disatteso ovvero omesso di motivare le richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, in parte reiterative di quelle già formulate con l’atto di appello, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte in ordine al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche e non si era pronunciatck, sulla sostituzione della pena detentiva perché non era stata formulata alcuna richiesta da parte dell’interessato (v. pagg. 1-2 provv. impugn.);
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023