Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante monito sulla necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Analizziamo come la genericità di un motivo d’appello possa portare a una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Furto alla Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato. La Corte d’Appello di Bologna, intervenendo sulla sentenza di primo grado, aveva parzialmente riformato la decisione, rideterminando la pena inflitta all’imputato a un anno e sei mesi di reclusione, ma confermando nel resto la sua colpevolezza.
Il Ricorso per Cassazione e la Questione della Recidiva
L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della sussistenza della recidiva. La recidiva è quella condizione giuridica che, in determinate circostanze, permette di applicare una pena più severa a chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della questione della recidiva, ma in un vizio procedurale fondamentale nel modo in cui il ricorso è stato formulato.
La Corte Suprema ha evidenziato che già la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile per genericità la doglianza sulla recidiva. Questo perché i motivi d’appello non si erano confrontati specificamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado su quel punto.
Il ricorrente, nel suo ricorso in Cassazione, avrebbe dovuto contestare proprio questa declaratoria di inammissibilità della Corte territoriale. Invece, ha ignorato tale statuizione e ha riproposto una lamentela, definita ‘eccentrica’ dai Giudici, sul presunto difetto di motivazione relativo all’applicazione della recidiva. In pratica, ha criticato una valutazione di merito che la Corte d’Appello non aveva mai compiuto, proprio perché aveva ritenuto il motivo inammissibile in partenza. Questo errore strategico ha reso il ricorso inammissibile anche in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Motivi d’Appello
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici. Non è sufficiente sollevare una critica generica; è necessario ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone punto per punto le argomentazioni. Ignorare una statuizione preliminare di inammissibilità e riproporre le medesime censure è una scelta processualmente perdente. Le conseguenze, come visto, non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico. L’imputato non ha contestato la decisione della Corte d’Appello che aveva già giudicato inammissibile la sua doglianza sulla recidiva, ma ha invece sollevato una critica non pertinente sulla motivazione di merito.
Qual era l’errore commesso dal ricorrente nella formulazione del motivo?
L’errore è stato ignorare la statuizione di inammissibilità della Corte d’Appello e riproporre una lamentela generica sul difetto di motivazione, invece di attaccare specificamente le ragioni per cui il suo precedente motivo era stato ritenuto inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 11/05/1959
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto rideterminando la pena inflitta ad anni uno e mesi sei di reclusione.
Ritenuto che l’unico motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato. Infatti la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per genericità l’analoga doglianza sollevata con i motivi d’appello, evidenziando come questi non si fossero confrontati con la motivazione della pronunzia di primo grado sul punto. E’ questa statuizione che doveva costituire oggetto di censura, mentre il ricorrente lamenta in maniera eccentrica il difetto di motivazione sulla valutazione discrezionale relativa all’applicazione della recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024